Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5718 del 10 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5718 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Sinistro con danno alle persone - Obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Applicazione cumulativa - Infondatezza - In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, L. n. 689 del 1981, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p..
RITENUTO IN FATTO
1. (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di (Omissis) con cui gli è stata applicata la pena di mesi 6 e giorni 20 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni 2 e mesi 6, per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, articolando due motivi.
Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e dell'art. 8 della l. 24 novembre 1981 n. 689 con riferimento all'applicazione cumulativa della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida prevista singolarmente per ciascuno dei reati contestati, sostenendo che non sia condivisibile il cumulo materiale delle sanzioni previste per i singoli reati.
Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione fondante l'ordinanza di rigetto della preliminare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova emessa all'udienza del 15.12.2020.
2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riguardo al primo motivo di ricorso va premesso che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. peri. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Tuttavia, il proposto ricorso è pienamente ammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. S., Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, R., non mass.).
Ciò posto, la doglianza, avente ad oggetto la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, è infondata.
Si è ritenuto invero (vedi da ultimo Sez. 4, n. 48655 del 14.9.2022, non massimata) che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, l. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704).
Pertanto, deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni.
2. La seconda doglianza, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di messa alla prova, è inammissibile, atteso che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (vedi Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, M., Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17.2.2022, Rv. 282761).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 19 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2023.
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