Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5648 del 9 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5648 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Sinistro con danno alle persone - Obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - La condotta del conducente di veicolo che, a seguito di sinistro stradale, omette di fermarsi e di prestare soccorso ai soggetti coinvolti costituiscono comportamenti ontologicamente distinti e fra loro cronologicamente susseguenti, anche se la fuga e l'omissione di soccorso sono geneticamente correlati all'incidente cagionato immediatamente prima dall'evento non riconducibili ad una pluralità di reati qui uno actu perficiuntur, qualificabili come tali come avvinti da concorso formale.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Bologna ricorre avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale felsineo ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dall'Ufficio di Procura bolognese nei confronti di (Soggetto 1) in relazione al reato p. e p. dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.
Il rigetto dell'istanza è stato motivato dal G.i.p. assumendo che, nella specie, ricorreva anche il reato di lesioni colpose lievi, commesso dalla (Soggetto 1) in danno di (Soggetto 2) in occasione dell'incidente nel quale la (Soggetto 1) ometteva di fermarsi e di prestare soccorso al (Soggetto 2): reato che doveva ritenersi connesso a quelli contestati ex art. 189 cod. strada, con la conseguenza, secondo il G.i.p. procedente, che anche per tale imputazione - normalmente perseguibile a querela di parte - doveva ravvisarsi la procedibilità d'ufficio unitamente agli altri reati già oggetto di richiesta di decreto penale di condanna, in forza di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 274 del 2000.
Nel censurare il provvedimento impugnato, con unico motivo, il P.M. ricorrente assume che esso sia affetto da abnormità, cagionando un'indebita regressione del procedimento e interferendo con le prerogative dell'organo competente per l'esercizio dell'azione penale: evidenzia al riguardo il P.M. ricorrente che non può parlarsi di connessione e, in specie, di concorso formale di reati fra le lesioni cagionate al (Soggetto 2) e i reati di fuga e di omissione di soccorso oggetto di addebito.
2. Il ricorso é fondato.
Muovendo dalla premessa che il delitto di lesioni personali che la (Soggetto 1) avrebbe commesso in danno del (Soggetto 2) é certamente perseguibile a querela, trattandosi di lesioni personali lievi (rientranti cioè nella disciplina di cui all'art. 590 cod. pen.), ed é altrettanto pacificamente di competenza del giudice di pace, deve richiamarsi quanto testualmente disposto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 274 del 2000, secondo il quale, tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione: ossia, detto altrimenti, esclusivamente in regime di concorso formale fra reati, dovendosi quindi escludere la rilevanza degli altri casi di connessione indicati dall'art. 12 cod. proc. pen., in forza del principio di specialità (per un esempio vds. Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, D. S., Rv. 275911).
Ora, é di tutta evidenza che la condotta lesiva che si assume posta in essere nel caso di specie e il successivo allontanamento della (Soggetto 1) (che ometteva di fermarsi e di prestare soccorso al (Soggetto 2)) costituiscono comportamenti ontologicamente distinti e fra loro cronologicamente susseguenti, anche se la fuga e l'omissione di soccorso sono geneticamente correlati all'incidente cagionato immediatamente prima dalla (Soggetto 1): non può parlarsi, in altre parole, di una pluralità di reati qui uno actu perficiuntur, qualificabili come tali come avvinti da concorso formale.
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta effettivamente abnorme, in quanto con esso si imporrebbe al P.M. di esercitare l'azione penale in via officiosa pur trattandosi di reato perseguibile a querela (che, per quanto detto, rimane tale, non trovando applicazione il disposto dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 274/2000) e quindi di compiere una attività processuale contra legem, successivamente eccepibile (si veda in linea di principio, sia pure in relazione ad ipotesi diversa, la recentissima Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, S., Rv. 283552); conseguentemente il ridetto provvedimento del G.i.p. risulta idoneo a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento e, rispetto ad esso, l'unico rimedio è costituito dalla declaratoria di abnormità, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento medesimo e con trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023.
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