Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 4933 del 6 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4933 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante della causazione di incidente stradale - Nesso di strumentalità e occasionalità tra lo stato di ebbrezza ed il sinistro - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della configurabilità dell'aggravante della causazione di incidente stradale, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità ed occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per se' oggettivamente imprevedibile e inevitabile ed in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25.11.2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Vicenza in data 14.6.2019, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Fall Ousmane colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con conseguente condanna alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda, ha ridotto la pena nella misura finale di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed Euro 1050,00 di ammenda.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992.

Assume che dal rapporto della Polizia stradale non era stato possibile stabilire alcuna responsabilità dell'odierno imputato in ordine alla causazione dell'incidente stradale.

Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della predetta aggravante.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati.

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) (Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872).

Ai fini della configurabilità dell'aggravante de qua, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Fattispecie in cui il conducente di un'auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'autostrada) (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Rv. 271557).

Si è precisato altresì che è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per se' oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro) (Sez. 4 , n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620).

Va del pari rilevato, tuttavia, che il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Sez. 4, n. 18331 del 18.1.2019, Rv. 276257).

2. Venendo al caso di specie, la Corte territoriale, pronunciandosi su un motivo di appello avente analogo tenore, ha ritenuto tout court che, pur se i verbalizzanti non avevano elevato alcuna contravvenzione nei confronti dell'imputato, tuttavia "dalla ricostruzione dei fatti quale emerge dagli atti di indagine, ...l'imputato ... con il tasso alcolemico indicato nel capo di imputazione abbia provocato un incidente stradale".

In tal modo non attribuendo alcun rilievo alla mancata ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di elementi oggettivi, che non vengono individuati neanche nella sentenza di primo grado nella quale si fa menzione soltanto di un sinistro avvenuto "durante la fase di rientro da un tratto stradale in cui si è verificata la deviazione obbligata del traffico" dimostrativa di "un atteggiamento quantomeno colposo in capo al Fall per non aver prestato adeguata attenzione a come il traffico stesso si stava articolando, vieppiù esacerbato ... dalla condizione di effettiva e consistente condizione di intossicazione da alcool ...".

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Venezia.

Al giudice del rinvio viene pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, Cod. Strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma, 17 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2023.

 

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