Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 47394 del 27 novembre 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47394 del 27/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Uso di telefono cellulare durante la guida - Messaggistica tramite applicazione WhatsApp - Incidente stradale - Responsabilità - Omicidio stradale o nautico - La momentanea distrazione dell'imputato dalla guida, idonea a determinare l'invasione della corsia opposta, appare logicamente dimostrata dal dato comprovante l'invio di un messaggio inviato tramite applicazione Whatsapp in orario prossimo a quello del sinistro.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.9.2022, la Corte di appello di (Omissis) - sez. distaccata di (Omissis), per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato (Soggetto 1), responsabile del reato di cui all'art. 589-bis c.p., commi 1, 7 e 8, in relazione all'incidente avvenuto il (Omissis): l'imputato, alla guida di un autoveicolo Volkswagen (Omissis), procedendo con direzione di marcia da (Omissis), invadeva repentinamente la corsia di marcia opposta, urtando frontalmente l'autovettura Citroen (Omissis) condotta da (Soggetto 2), così cagionando a quest'ultimo lesioni personali, nonché il decesso di (Soggetto 3) e lesioni a (Soggetto 4), soggetti trasportati nella Citroen.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione lo (Soggetto 1), a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, disp. att. c.p.p., comma 1), quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità del ricorrente in violazione del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo ritenuto che l'invasione della corsia opposta da parte dello (Soggetto 1), era stata causata da una condotta di guida distratta del medesimo, essendo emerso che costui aveva utilizzato il telefono cellulare, mediante la messaggistica "Whatsapp", in orario adiacente a quello di verificazione del sinistro.

II) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sulla base del fallace presupposto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili in riferimento alla persona dell'imputato, nonostante l'imputato procedesse a velocità moderata e non avesse utilizzato il cellulare nell'imminenza dell'impatto.

3. Le parti civili costituite hanno depositato memorie scritte con cui hanno concluso per la reiezione del ricorso.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto caratterizzato dalla pretesa di ottenere in questa sede una rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella decisione impugnata. Sotto questo profilo, le prospettate doglianze non sono consentite dinanzi al giudice di legittimità: la ricostruzione dei fatti sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi è operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., elenco che delimita rigidamente l'orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l'ammissibilità del relativo motivo.

2. In questa prospettiva, le censure che contestano la ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza impugnata si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanziano nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, che non può qui essere censurai a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che ampiamente il vaglio di legittimità. Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, con particolare riferimento all'individuazione del punto di impatto dei due veicoli - i quali provenivano da direzioni opposte - all'interno della corsia di marcia di pertinenza del veicolo condotto dal (Soggetto 2), grazie allo screening eseguito sui rottami dei veicoli coinvolti. Da ciò è conseguita la logica conclusione secondo cui era stata la vettura condotta da (Soggetto 1) ad invadere la corsia opposta, il che è stato riscontrato dall'analisi del telefono cellulare rinvenuto in possesso dello stesso (Soggetto 1), dal cui esame è risultato un messaggio inviato tramite applicazione Whatsapp alle ore (Omissis), orario prossimo a quello del sinistro. Tale dato è stato logicamente interpretato quale causa di una momentanea distrazione dell'imputato dalla guida, idonea a determinare l'invasione della corsia opposta.

4. Quanto alla doglianza in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., è appena il caso di rilevare che tale valutazione è di competenza esclusiva del giudice di merito, il quale nel caso ha congruamente ed insindacabilmente motivato sul punto, avendo esplicitato di non avere riscontrato specifici elementi positivi idonei a giustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio, già riconosciuto come benevolo in considerazione della prossimità della pena inflitta al minimo edittale.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

6. Non possono essere liquidate le spese in favore delle parti civili, atteso che le stesse si sono limitate a depositare conclusioni scritte, senza articolare specifiche argomentazioni in dissenso rispetto al contenuto del ricorso, in tal modo omettendo di fornire un contributo rilevante alla trattazione della causa. Difatti, il diritto della parte civile di ottenere la liquidazione delle spese processuali implica che la stessa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore delle parti civili.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023.

 

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