Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 425 del 10 gennaio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 425 del 10/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione sostitutiva della pena con il lavoro di pubblica utilità - Revoca - Il non aver mai svolto l'attività di pubblico servizio che gli era stata prescritta dal Giudice per le indagini preliminari quale sanzione sostitutiva della pena con il lavoro di pubblica utilità concessa al condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, costituisce valido motivo per disporre la revoca del beneficio concesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 2 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza disponeva la revoca della sanzione sostitutiva della pena con il lavoro di pubblica utilità, concessa dallo stesso Giudice a (Soggetto 1). La sostituzione aveva luogo in relazione al trattamento sanzionatorio di un mese, un giorno di arresto e 1.000,00 euro di ammenda, irrogata al condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Il provvedimento di revoca veniva disposta dal Giudice dell'esecuzione vicentino, con efficacia ex tunc, in conseguenza del fatto che (Soggetto 1) non aveva mai svolto l'attività di pubblico servizio che gli era stata prescritta e non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'U.D.E.P.E. competente, con cui avrebbe dovuto raccordarsi.
2. Avverso questa ordinanza (Soggetto 1), a mezzo dell'avvocato G. S., ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la revoca ex tunc della sanzione sostitutiva della pena con il lavoro di pubblica utilità concessa al condannato, a fronte delle giustificazioni addotte dal ricorrente - incentrate sulle sue contingenti difficoltà esistenziali, che gli derivavano dal non avere trovato un'occupazione lavorativa stabile -, che erano state integralmente pretermesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da (Soggetto 1) è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che l'art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato nel conducente un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate dalla norma.
In questa cornice, l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada stabilisce che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 giugno 2000, n. 274, da svolgere, in via prioritaria, nei settori della sicurezza e dell'educazione stradale.
Il lavoro di pubblica utilità, in ogni caso, ha una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata al condannato e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro.
Deve, al contempo, evidenziarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva deve essere demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato; quest'ultima, a sua volta, può sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ne' ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, T., Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, S., Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, R., Rv. 264546- 01).
Infine, dopo che il Pubblico ministero competente ha dato impulso all'esecuzione della misura sostitutiva, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; mentre, in caso di mancato avvio del medesimo ovvero di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui (Soggetto 1) non aveva mai svolto l'attività di pubblico servizio che gli era stata prescritta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza e non aveva intrattenuto alcun contatto con l'U.D.E.P.E. competente, con cui avrebbe dovuto raccordarsi; condotte, queste, incontroverse, che imponevano di ritenere il condannato totalmente inottemperante alle prescrizioni impostegli ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Ne' tantomeno appaiono plausibili le giustificazioni addotte da (Soggetto 1), che si limitava, in termini assolutamente generici, a richiamare le sue contingenti difficoltà personali, che gli impedivano di trovare un'occupazione lavorativa adeguata, senza fornire alcuna spiegazione sulle ragioni per cui tali, asserite, difficoltà influivano sull'inadempimento, pressoché totale, delle prescrizioni che gli erano state imposte.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, pertanto, nell'accogliere la richiesta del pubblico ministero dava adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la revoca del beneficio concesso a (Soggetto 1), omettendo di soffermarsi sulle asserite giustificazioni del condannato, in ragione della palese genericità delle medesime. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata, secondo cui: «Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio» (Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, G., Rv. 267581-01).
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (Soggetto 1) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2023.
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