Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 4247 del 1 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4247 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità - Inizio svolgimento - Procedura di esecuzione - In caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 22 giorni di arresto e 1.800 euro di ammenda, applicata a (Soggetto 1) per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 13 gennaio 2014.
La revoca è stata disposta perché il condannato non aveva iniziato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico argomento sviluppato su due motivi, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non spettava al condannato, ma al pubblico ministero, iniziare la procedura esecutiva.
3. Non sono pervenute le conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta di revoca della sanzione sostitutiva nonostante che la procedura per mettere in esecuzione tale sanzione non sia stata corretta.
Nel caso in esame, infatti, la procedura esecutiva era partita con atto d'impulso del Tribunale di (Omissis) del 13 gennaio 2014, che aveva incaricato le forze di polizia competenti per territorio per il controllo dei lavori di pubblica utilità, ma si era anche esaurita in tale atto, che non era stato seguito da nessun altro provvedimento di autorità giudiziarie o amministrative competenti per la fase di esecuzione della sanzione.
Nella procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva la norma di rifermento è l'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, che dispone che "con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità".
La procedura per la messa in esecuzione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dal codice della strada è, infatti, diversa dalla procedura per la messa in esecuzione dei lavori di pubblica utilità disposti dal giudice di pace, in ordine ai quali l'art. 43 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone, invece, che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e che l'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
In ogni caso, il mero incarico alle forze di polizia competenti per territorio di controllare lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non è un formale inizio della procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva, in quanto non indica al condannato un ente e un termine entro cui iniziare lo svolgimento dei lavori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo cui il collegio ritiene di dare continuità, ha ritenuto che, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, Sentenza n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D.A., Rv. 281189; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, R., Rv. 264546).
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione.
L'annullamento deve essere disposto con rinvio, in quanto l'esame degli atti trasmessi, tra cui non vi è la sentenza di condanna, non consente alla Corte di legittimità di verificare se nelle more sia maturato il termine di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al gip del Tribunale di (Omissis).
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2023.
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