Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2649 del 23 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2649 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale - Pena detentiva e pecuniaria - Ricalcolo - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, quarto comma c.p., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di (Omissis) del (Omissis) maggio 2021 con cui (Soggetto 1) era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l'effetto condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, così determinata: pena base, mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda; aumentata la pena pecuniaria della metà ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, fino a mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda; ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada nella indicata pena finale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.

Con il primo ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ed in particolare degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe fondato il riconoscimento della sua responsabilità sulle dichiarazioni della teste (Soggetto 2), tuttavia affette da evidente inutilizzabilità, essendo stata costei ascoltata senza l'assistenza di un difensore e la preventiva lettura degli avvertimenti ex art. 64 cod. proc. pen., essendo emersi a suo carico indizi di reità sin dalle prime fasi delle indagini. Con la seconda doglianza il (Soggetto 1) ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ed in particolare della disposizione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede un aumento di pena facoltativo solo fino ad un terzo.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nell'avere aumentato la pena pecuniaria per l'aggravante dell'orario notturno nella misura di euro 1.500,00 di ammenda, anziché nel corretto minore importo di euro 1.333,33.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'inflitto trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi a cura della Corte di Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il secondo motivo di impugnazione.

2. Priva di fondamento, invece, è l'introduttiva censura, in quanto doglianza per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità.

Trova, infatti, applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, G., Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, B., Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, G., Rv. 255577-01).

3. Invece fondato, come detto, è il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea quantificazione della pena inflitta al (Soggetto 1) per effetto della contestuale applicazione delle circostanze aggravanti di cui ai commi 2 lett. b) e 2-sexies dell'art. 186 cod. strada. In riferimento a tale ipotesi, infatti, assume rilievo il principio, cui questo Collegio intende conformarsi, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 42500 del 25/09/2018, B., Rv. 274348-01).

Nel caso di specie, invece, la Corte di merito non risulta aver rispettato l'indicato principio, non avendo svolto gli aumenti di pena secondo le modalità indicate ed avendo, peraltro, disposto un aumento ex art. 186, comma 2-sexies, cod. strada della pena pecuniaria pari alla metà, ben oltre il previsto limite massimo di un terzo.

4. Ne consegue, allora, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio imposto a (Soggetto 1) - non essendo la pena direttamente rideterminabile in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente - con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, nel resto dichiarandosi il rigetto del ricorso.

Deve, altresì, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, stante la definitività della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

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