Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2640 del 23 gennaio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2640 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento strumentale - Etilometro - Omologazione e verifiche dell'apparecchio - Nel caso del giudizio penale per guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante accertamento strumentale con etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente (Soggetto 1), con sentenza del (Omissis)/12/2020, confermava la sentenza del (Omissis)/12/2019 con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di (Omissis), all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di arresto e 1000 euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di anni 2, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 186 co. 2 lettera c) cod. strada perché circolava sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Fiat (Omissis) targato (Omissis) pur essendo in stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche e precisamente con un tasso alcolemico riscontrato pari a 1,70 g/l prima prova e volume insufficiente per la seconda prova (a fronte del limite legale di 0,5 g/l). Con l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies, D.lvo 285/92 per avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 del giorno successivo. Accertato in (Omissis) ((Omissis)) in data (Omissis).04.2018 alle ore (Omissis).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il (Soggetto 1), deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 186 cod. strada, 192 e 533 cod. proc. pen. 24 e 27 cost e l'invalidità del test etilometrico. Il difensore ricorrente sostiene di avere suggerito al proprio assistito di richiedere in primo grado il giudizio abbreviato "facendo affidamento e richiamandosi integralmente" al dictum di questa Sez. 4 n. 38618/19 secondo cui è onere della Pubblica Accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro.
Soltanto successivamente - riconosce il ricorrente - è andato consolidandosi il diverso indirizzo che ha valorizzato un onere di allegazione in capo a chi si duole del mancato funzionamento dell'etilometro stesso. E in questa prospettiva, la richiesta di celebrazione del processo abbreviato secco comporterebbe, ora ma non già allora, in assenza di una preliminare eccezione sul punto da parte della difesa, un'implicita accettazione del compendio probatorio e quindi anche delle risultanze etilometriche non corredate dalla prova della corretta omologazione/revisione del macchinario.
La logica processuale sottesa all'insegnamento in commento - prosegue il ricorso - si scontra peraltro con un dato di fatto incontestabile: una prova etilometrica, intrinsecamente caratterizzata da un elevato numero di variabili soggette a mutamento, se non adeguatamente supportata sul piano scientifico, non potrà che essere valutata inaffidabile tanto nel giudizio ordinario quanto in quello abbreviato.
Le regole ed i principi processuali inerenti alla valutazione della prova e dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. restano infatti le medesime. Pertanto, riprendendo un passaggio proprio della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, che ha gettato le basi per il mutato indirizzo giurisprudenziale in tema di onere della prova in relazione reato di cui all'art. 186 cod. strada, se è vero come è vero che l'affidabilità dell'omologazione e della taratura degli apparecchi elettronici costituisce l'imprescindibile presupposto a che le relative risultanze possano costituire fonte di prova della violazione, non si comprende come la semplice richiesta di giudizio abbreviato possa, per così dire, sanare l'intrinseca ed oggettiva inattendibilità di una sola (come è nel caso che ci occupa!) prova etilometrica non supportata dalla documentazione attestante l'avvenuta revisione della macchina.
In simili ipotesi, proprio ed anche al fine di prevenire affermazioni di responsabilità fondate su un compendio probatorio incerto, il codice di procedura penale, all'art. 441 co. 5, avrebbe consentito peraltro al giudice - anche successivamente all'ammissione al rito abbreviato - di attivare poteri istruttori d'ufficio.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Come ricordano le sentenze di merito, l'(Omissis)/4/2018, alle ore (Omissis), l'imputato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat (Omissis) in (Omissis) ((Omissis)), veniva fermato e sottoposto a controllo alcolimetrico, il cui esito era, ad una prima prova, di 1,70 g/l. Il (Soggetto 1), che presentava alito venoso, occhi lucidi e difficoltà di linguaggio, non riusciva ad eseguire il secondo test alcolemico, stante "volume ripetutamente insufficiente".
Nel processo, svoltosi in primo grado con rito abbreviato, l'imputato si richiamava alle dichiarazioni scritte con le quali aveva affermato di essere dispiaciuto per l'accaduto e di aver bevuto in quell'occasione due birre durante la serata, precisando che tale dose non era incompatibile con la propria conformazione fisica, sia per l'altezza, pari a mt. 1,85, sia per il peso, pari a kg. 90, e giustificando la sua agitazione per il fatto che aveva vissuto qualche anno prima la stessa esperienza. E in proposito il giudice di primo grado ha fatto rilevare che, effettivamente, nel casellario giudiziale del (Soggetto 1) era annotato il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di (Omissis) in data (Omissis) giugno 2015, esecutivo in data (Omissis) luglio 2015, per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in data (Omissis).2.2015, poi estinto con ordinanza in data (Omissis).2.2016 per esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
3. Orbene, quanto al motivo di appello circa la mancanza di prova che l'etilometro fosse stato sottoposto alla revisione periodica ed ai collaudi prescritti per legge, la Corte territoriale ha fornito una logica e congrua motivazione con la quale il ricorrente, in concreto, non si confronta.
Già in appello la Difesa del (Soggetto 1) aveva obiettato che dagli atti emergeva che l'apparecchiatura utilizzata dagli operanti risultava omologata, ma non anche sottoposta alla doverosa periodica taratura, così come previsto dall'art. 379, comma 7, D.P.R. n. 485/1992 e che, secondo un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di esito positivo di alcooltest, costituiva onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria ad esso, quale la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato o l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione.
Ebbene, tale doglianza è stata motivatamente confutata sul rilievo che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.
Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per se' rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti" (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, S., Rv. 278032). E tale onere di allegazione circa il buon funzionamento dell'apparecchio - è stato precisato - non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per se' rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, G., Rv. 281828). Sarà l'imputato, a dover dimostrare l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, I. Rv. 280958; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, P., Rv. 282659).
4. Nel caso in esame l'imputato non ha eccepito nulla in ordine al buon funzionamento dell'apparecchio ne durante il controllo, ne' espressamente nel corso del processo di primo grado, svoltosi - si badi - con le forme del rito abbreviato, sicché corretto appare da parte della Corte territoriale l'avere ritenuto implicita l'accettazione da parte del (Soggetto 1) dell'utilizzazione dello scontrino dell'alcoltest (e proprio in tal senso si è espressa la citata sentenza n. 3201/2020).
Tuttavia, con il ricorso il difensore sottolinea che il revirement giurisprudenziale sopra ricordato è successivo alla definizione del processo di primo grado, il che dovrebbe escludere nella fattispecie un giudizio di "accettazione implicita" degli esiti dell'alcoltest coincidente con la richiesta di rito abbreviato, come conseguenza del mancato assolvimento del citato onere di allegazione che - all'epoca della scelta del rito - non era ancora stato previsto in sede di legittimità.
Orbene, a prescindere dal principio di diritto ora affermato in via inequivoca, non vi è dubbio che la Difesa, nel corso del giudizio di merito, per quanto svoltosi nelle forme del rito abbreviato (rito che, come ricorda lo stesso ricorrente, lascia comunque sempre aperta la facoltà di sollecitate un'integrazione probatoria, nella specie non proposta), non ha messo in discussione la valenza accertativa riconosciuta in astratto alla metodologia di accertamento del tasso alcolemico (mediante l'alcoltest), ne' ha presentato richieste specifiche di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni dell'apparecchio in concreto utilizzato, confutandone così l'attendibilità.
Considerato quindi che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità delle prove, così come quelle che sollecitano un giudizio astratto di inattendibilità delle stesse, nella specie neppure chiaramente esplicitato in relazione ad un presunto mancato rispetto delle procedure di omologazione/revisione del macchinario utilizzato, il ricorso si palesa come generico e aspecifico, non ravvisandosi, per contro, discrasie nel percorso logico della Corte territoriale che, sulla base degli esiti di un accertamento tecnicamente corretto (e all'epoca non contestato), ha assunto una decisione a ciò correlata.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.