Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 24176 del 6 giugno 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24176 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico presso una struttura sanitaria - Facoltà di farsi assistere dal difensore - Omesso avviso - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di (Omissis), ha assolto (Soggetto 1) per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), comma 2 bis e 2-sexies, C.d.S. (fatto del (Omissis)).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b e lett. c). Erroneamente la Corte aveva ritenuto la inutilizzabilità - per omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. - delle analisi tossicologiche alla base della condanna sin dal giudizio di primo grado e prima della relativa sentenza. Il vizio, rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, non era stato eccepito nel corso del giudizio di primo grado ma solo nel giudizio di appello.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263023 - 01).
Nel caso in esame, come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta dai verbali del giudizio di primo grado che la nullità sia stata eccepita, ne’ la sentenza di primo grado ne dà atto.
3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023.
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