Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13271 del 30 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13271 del 30/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Esecuzione del test - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Avviso di farsi assistere da un difensore - Obbligo - Insussistenza - Ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione del test di accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento stesso.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è stato dato all'imputato l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., nonostante sia stato affermato in giurisprudenza che il relativo obbligo sussiste qualora la polizia giudiziaria al momento dell'accertamento ritenga già di desumere uno stato di alterazione del conducente da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza. La Corte d'appello non ha adeguatamente motivato nonostante la presenza del difensore sia necessaria anche quando, come nel caso di specie, lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo si evinca da fattori diversi rispetto agli accertamenti tecnici e la dimostrazione dell'integrazione del reato richieda un vero e proprio accertamento tecnico - biologico nonché la presenza di circostanze aggiuntive capaci di dimostrare l'alterazione psico-fisica.

2.1. Nemmeno sussiste una congrua motivazione per quanto attiene alla pena, essendo state usate dal giudice a quo mere formule di stile che non consentono di comprendere per quale motivo la condotta posta in essere dall'imputato sia stata giudicata grave e foriera di gravi rischi per la pubblica incolumità.

Si chiede, pertanto, anche con conclusioni scritte, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, essendo stato ormai da tempo superato il precedente orientamento ermeneutico in senso contrario, il principio secondo cui, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione del test di accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento stesso (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il (Soggetto 1) e alla gravità della condotta posta in essere, foriera di gravi rischi per la pubblica incolumità, essendo stato sorpreso l'imputato in stato di evidente ubriachezza (alito vinoso, condotta di guida zigzagante, eloquio incerto ed equilibrio precario).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023.

 

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