Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12132 del 23 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12132 del 23/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione della patente di guida - Caso di inapplicabilità - E' inapplicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, gravando sul P.M. la preliminare verifica, con la relativa allegazione, che l'imputato sia in possesso di patente.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Sostituto Procuratore generale presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in (Omissis) ricorre avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Gip del Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1), cui era ascritto, tra gli altri reati, anche quello di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7.

2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S..

3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

4. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01) hanno stabilito il principio a mente del quale non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita. Discende da questo principio che grava sul ricorrente pubblico ministero la preliminare verifica, con la relativa allegazione, che l'imputato sia in possesso di patente, perché non è, ne teoricamente ne’ praticamente, possibile sospendere una patente mai richiesta e non concessa. La sospensione della patente nei confronti di chi non l'abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza per mancanza dell'oggetto, come si ricava dalla interpretazione letterale del termine "sospensione", da elementari logica e buon senso, nonché dalla interpretazione sistematica. Perché la patente possa essere sospesa si richiede, dunque, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione al riguardo, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2023.

 

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