Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10401 del 13 marzo 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10401 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Revoca della patente di guida - Nella fattispecie più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del conducente, come da formulazione letterale della disposizione coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina che ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di (Omissis) ha condannato (Soggetto 1) alla pena complessiva di mesi otto di arresto e di Euro mille di ammenda in relazione ai reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c), comma 2-bis (capo A) e art. 187 C.d.S., commi 1, 1-bis, (capo B).
2. La Procura generale presso la Corte di appello di (Omissis) ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge per omessa pronunzia sulla confisca del veicolo, sanzione amministrativa accessoria ed obbligatoria.
2.2. Violazione di legge per omessa revoca della patente di guida.
3. Il secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, è fondato.
Il Tribunale ha applicato la sospensione della patente per la durata di anni uno, omettendo di rilevare che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e comma 2-bis, avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida (Sez. 4, n. 12450 del 04/03/2020, S., non massimata; Sez. 4, n. 9047 del 12/11/2019, dep. 2020, D. S., non massimata).
Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata.
Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nell'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.
All'omessa revoca della patente di guida, ritualmente denunziata, può sopperirsi direttamente da parte del Giudice di legittimità, non implicando la statuizione da adottarsi valutazione di tipo discrezionale (art. 620 c.p.p., lett. l).
4. Il primo motivo di ricorso è generico.
4.1. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, A., Rv. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, dep. 2012, C., Rv. 253128; Sez. U, n. 89488 del 27/05/1998, B., Rv. 210981).
L'art. 186 C.d.S., comma 2-quater, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2-bis, anche in caso di "applicazione della pena su richiesta delle parti". L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
4.2. Occorre ricordare, nel caso di specie, che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, C., Rv. 259704; Sez. 5, n. 2896 del 9 dicembre 1998, dep. 1999, L. M., Rv. 212610).
Invero, il motivo di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello è inammissibile, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata confisca del veicolo e alla durata della sospensione della patente di guida ex art. 186 C.d.S., lett. c), senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, ma indicando genericamente la mancata applicazione di entrambe le ipotesi alternative della confisca del veicolo e del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'11/04/2017, S., Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, B., Rv. 265053).
Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico, denunciando in maniera cumulativa e promiscua la mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione delle misure amministrative accessorie, senza indicare i presupposti di fatto necessari alla valutazione e cioè se il veicolo appartenga all'imputato, nel qual caso è prevista la confisca, o a persona estranea al reato, ipotesi quest'ultima da cui deriva il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 5994 del 04/02/2020, G., non massimata).
5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata; va disposta altresì la revoca della patente di guida di (Soggetto 1). Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina; dispone la revoca della patente di guida di (Soggetto 1).
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023.
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