Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

T.A.R. Lazio, Sezione terza, ordinanza n. 7719 del 22 novembre 2023

 

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione III, ordinanza numero 7719 del 22/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 - Obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile - Circolari adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presunta illegittimità - Respinta la domanda cautelare per la presunta illegittimità delle circolari del M.I.T. che prevedono l'obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per l'installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 in quanto non appaiono porsi in contrasto con le norme di matrice sovranazionale che le società ricorrenti assumono violate
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(sezione terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14462 del 2023, proposto da (Soggetto 1) S.p.A., (Soggetto 2) S.r.l., (Soggetto 3) S.r.l., (Soggetto 4) S.r.l., (Soggetto 5) S.r.l., (Soggetto 6) S.r.l., (Soggetto 7) S.p.A., (Soggetto 8) S.r.l. e (Soggetto 9) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A. M. e D. M., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, (Omissis), (Omissis);

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

-

della lettera circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile, con la quale si forniscono disposizioni riguardanti l’installazione di strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1 (autovetture) nella parte in cui prevede l’obbligo della visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del codice della strada, qualora la loro applicazione a sbalzo nella parte posteriore dell’autovettura o utilizzando il gancio di traino, ostruisca i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa;

- della lettera circolare n. 30187 del 12 ottobre del 2023 a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile, avente ad oggetto: “Chiarimenti sulla circolare n. 25981 del 06.09.03 ‘Determinazione delle Caratteristiche delle modalità di installazione delle vetture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1’”, nella sua integralità ed in particolare nella parte in cui ribadisce la necessità dell’obbligo della visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del codice della strada, qualora la loro applicazione a sbalzo nella parte posteriore dell’autovettura o utilizzando il gancio di traino, ostruisca i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, nonché nella parte in cui esenta i veicoli provenienti dall’estero dell’obbligo di prova ed annotazione sulla carta di circolazione, annotazione che viene imposta alle vetture omologate in Italia, nonché eventuali ulteriori atti e provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalle società ricorrenti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che con il ricorso in esame le società ricorrenti – che dichiarano di essere operatori attivi nel campo della produzione, importazione e rivendita di accessori per autovetture e di strutture portasci, portabiciclette e ganci di traino, nonché titolari di centri di installazione che omologano gli accessori da applicare sulle autovetture in fase di montaggio – lamentano la illegittimità delle gravate circolari adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, laddove, in relazione all’installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1, prevedono l’obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), evidenziando anche possibili profili di discriminatorietà delle stesse per contrasto con la normativa sovranazionale, in primis di matrice eurounitaria;

Ritenuto che le gravate circolari, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, appaiono conformi alla normativa nazionale – nella specie, il codice della strada nella versione attualmente vigente – e non appaiono porsi in contrasto con quelle di matrice sovranazionale che le società ricorrenti assumono violate, sicché non si ravvisa quella parvenza di fondatezza del ricorso necessaria per accordare la cautela richiesta;

Considerato, a riguardo, che le circolari impugnate, per ciò che concerne l’installazione di portabici e portasci sui veicoli di categoria M1, contengono disposizioni tese a chiarire la portata applicativa di alcune disposizioni del codice della strada, dalle quali discende la necessità di assolvere, in determinati casi legati all’esigenza di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, adempimenti amministrativi da parte dei proprietari degli autoveicoli M1, che non risultano eccessivi, né sproporzionati rispetto allo scopo e all’interesse pubblico che viene ad emersione e, comunque, già previsti in via generale dalla normativa di rango primario nel caso in cui sui veicoli a motore vengano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali (art. 78, comma 1, del codice della strada);

Ritenuto, inoltre, che neppure si ravvisano gli invocati profili di discriminatorietà, che renderebbero le gravate circolari atti in contrasto con la normativa eurounitaria, atteso che la disciplina inerente al documento di circolazione e di proprietà degli autoveicoli è oggetto di armonizzazione minima;

Ritenuto, altresì, che nella specie neppure sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto il pregiudizio lamentato dalle società ricorrenti risulta non solo prospettico, ma anche di natura meramente economica, come tale integralmente ristorabile, con conseguente esclusione dei necessari caratteri della gravità e irreparabilità del danno richiesti dalla legge e oggetto di vaglio giurisdizionale ai fini della concessione delle misure cautelari (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, ord. n. 2834 del 7 luglio 2023);

Ritenuto, in ogni caso, che nella fattispecie in esame, in un equo e ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco, seppur sommario in ragione della natura della presente fase, l’invocato pregiudizio economico risulta recessivo rispetto all’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale che le gravate circolari concorrono a tutelare (cfr., in argomento, Cons. Stato, sez. III, ord. n. 1871 del 22 aprile 2022);

Quanto alla prospettazione del rischio di un significativo squilibrio finanziario e al rischio di realizzare flussi di cassa prospettici inadeguati, con le conseguenze a ciò connesse dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), agli atti sono state documentate solo alcune disdette, sospensioni o annullamenti di ordini, senza fornire alcuna prova, allo stato e in concreto, circa l’impossibilità “di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, quale presupposto previsto dalla legge per la determinazione della situazione di “crisi” per come definita dall’art. 2 del d.lgs. n. 14/2019, rispetto alla quale, peraltro, nulla è stato rappresentato in ordine alle misure eventualmente adottate o all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile eventualmente istituito dalle società ricorrenti ai sensi dell’art. 2086 cod. civ., per rilevare e far fronte, in maniera tempestiva, allo stato di crisi paventato, secondo quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. n. 14/2019;

Ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare richiesta, con la conseguenza che la domanda all’uopo spiegata dalle società ricorrenti non risulta meritevole di accoglimento e merita di essere respinta;

Ritenuto, quanto alle spese di lite della presente fase, che in applicazione del criterio della soccombenza le stesse devono essere poste a carico delle società ricorrenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario.

 

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