Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione settima, ordinanza n. 32767 del 27 luglio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, ordinanza numero 32767 del 27/07/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante del reato per aver provocato un incidente stradale - Definizione di sinistro stradale - Ai fini della configurabilità dell'aggravante per aver provocato un incidente stradale nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di (Omissis) del (Omissis), ritenuta l'equivalenza tra le opposte circostanze, ha rideterminato in mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda la pena (già condizionalmente sospesa) inflitta nei confronti di (Soggetto 1), in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.

2. La (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
 
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis), C.d.S..

2.2. Violazione di legge per omessa valutazione di una prova decisiva (tre verbali depositati contenenti le sanzioni amministrative inflitte per sosta vietata dei tre veicoli contro i quali la (Soggetto 1) era andata a collidere).

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, S., Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, P., Rv. 253734).

In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte bolognese ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che la (Soggetto 1) aveva causato la collisione contro tre autovetture parcheggiate a bordo della strada. La Corte di merito ha logicamente escluso che la sbandata fosse stata provocata da una frenata di emergenza, mancando le relative tracce, e che, anche a voler ammettere l'irregolarità del parcheggio, la (Soggetto 1) - se non in condizioni di alterazione per effetto dell'abuso di alcool - avrebbe potuto agevolmente avvistare preventivamente i veicoli e adeguare la propria condotta di guida.

La ricorrente ribadisce la tesi dell'incidenza causale delle erronee modalità di parcheggio delle autovetture, dolendosi altresì del mancato esame dei verbali di P.G., dai quali emergeva che nei confronti dei proprietari delle autovetture danneggiate erano state irrogate sanzioni amministrative per sosta vietata.

Al contrario, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha valutato adeguatamente anche tali rilievi difensivi, escludendo un'incidenza eziologica esclusiva dei comportamenti dei conducenti delle autovetture colpite dalla (Soggetto 1)

 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 27 luglio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale