Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 7513 del 15 marzo 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7513 del 15/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Notifica del verbale in Germania - Modalità - Servizio postale in luogo dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 1997 - Nullità o inesistenza - La notifica del verbale contenente violazione alle norme al C.d.S. effettuata a cittadino tedesco a mezzo posta, secondo le modalità del Regolamento CE n. 1393 del 2007, in luogo di quelle della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997, mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza, è da considerarsi nulla e non inesistente, poiché consente all'attuale ricorrente di predisporre in tempo utile le sue difese per il processo.
FATTI DI CAUSA
(Soggetto 1), cittadino tedesco, propose opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S. n. (Omissis), eccependo la nullità della notifica del verbale perché effettuata a mezzo lettera raccomandata presso la sua residenza, in Germania.
Con sentenza n. 305/2017 pubblicata in data 28/1/2017, il Giudice di pace di (Omissis) accolse l'opposizione e annullò il verbale, ritenendo inesistente la notifica.
Con sentenza n. 1105/2018, pubblicata in data 6/4/2022, in accoglimento dell'appello del Comune, il Tribunale di (Omissis) riconobbe invece valida la notifica del verbale effettuata per posta, ritenendo applicabile la normativa del Regolamento CE n. 1393/2007 invece della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977 invocata dal ricorrente; respinse perciò in merito l'opposizione, ritenendo tempestiva la notifica del verbale, provata la commissione dell'infrazione e corretta la determinazione dell'importo della sanzione.
Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione (Soggetto 1) per quattro motivi a cui ha resistito con controricorso il Comune di (Omissis).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il terzo motivo ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 10 Cost., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte ritenuto che il verbale avrebbe dovuto essere notificato in applicazione dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997 e non a mezzo posta, in applicazione della norma interna.
Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'omesso esame dell'attività di notificazione della società di recapiti postali privata utilizzata dal Comune di (Omissis), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Tutti i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per continuità argomentativa - non sono fondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4.
E' vero, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che alla fattispecie non era applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'art. 1 espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa e neppure, nei confronti di un cittadino tedesco, poteva procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa -, perché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, come previsto dallo stesso art. 11, comma 2.
La notificazione dell'atto amministrativo avrebbe dovuto perciò essere eseguita mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta dal Comune di (Omissis) il 3 luglio 2008 nei confronti del ricorrente, cittadino tedesco residente in Germania.
Ciò precisato, deve ancora puntualizzarsi che la notificazione in esame è da intendersi nulla e non inesistente, in quanto viziata soltanto perché eseguita in difformità dalle forme di legge, ma comunque non priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a connotarla come tale, perché svolta comunque da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività e consegnata al giusto destinatario (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
Come tale, la notifica nulla è sanabile in ipotesi di raggiungimento dello scopo: secondo l'art. 156 c.p.c., comma 3, infatti, il giudice non deve pronunciare la nullità dell'atto processuale per difformità dal modello legale soltanto in considerazione della funzione astratta ed obiettiva cui quell'atto adempie nella sequenza procedimentale, ma deve verificare l'effettivo e concreto "raggiungimento dello scopo" cui l'atto stesso tende.
Nel caso in esame, dunque, scopo della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione del codice della strada era consentire all'attuale ricorrente di predisporre in tempo utile le sue difese per il processo.
Ebbene, questo scopo è stato evidentemente raggiunto, perché (Soggetto 1), nonostante il vizio di notifica, è riuscito a proporre una opposizione tempestiva: dalla sentenza e dagli atti difensivi risulta infatti che la notifica a mezzo raccomandata è avvenuta in data 7/4/2016 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 30/5/2016, cioè nei successivi 60 giorni prescritti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 6, applicabile ratione temporis alle controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
Riuscendo a proporre un'opposizione tempestiva, pertanto, il ricorrente ha sanato la nullità della notificazione, con conseguente venir meno dell'interesse a denunciare questo specifico vizio (Sez. U, Sentenza n. 11550 del 08/04/2022).
3. Pertanto, poiché (Soggetto 1) ha unicamente censurato la sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta regolarità della notifica, senza formulare alcun rilievo sulla motivazione relativa alla fondatezza in merito dell'applicazione della sanzione, il ricorso dev'essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad Euro 1.100,00, sono poste a carico del ricorrente in favore del Comune, in applicazione del principio di soccombenza.
Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidandole in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge.
Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2023.
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