Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 6722 del 7 marzo 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6722 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Aspetti procedurali - La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti previsti, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 75/2012, il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione proposta dal sig. (Soggetto 1) avverso il verbale di contestazione n. (Omissis) e l'ordinanza-ingiunzione n. 14088 (notificata in data 24 agosto 2011) della Prefettura - UTG di (Omissis).
2. Sul gravame interposto dal (Soggetto 1) e nella resistenza dell'Ufficio Territoriale del Governo di (Omissis), il Tribunale di (Omissis), con sentenza n. 374/2016 (pubblicata il 21 settembre 2016), accoglieva l'appello e, per l'effetto, annullava il verbale di accertamento e l'ordinanza-ingiunzione impugnati, condannando la Prefettura UTG di (Omissis) a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell'adottata decisione il citato Tribunale rilevava che il verbale di infrazione elevato nei confronti del (Soggetto 1) in ordine alla violazione dell'art. 142 C.d.S. era stato a lui notificato tardivamente (in data 18 agosto 2010, a fronte dell'avvenuta commissione della violazione in data 1 febbraio 2010, con redazione del verbale di accertamento in data 10 febbraio 2010, non essendo stata effettuata la contestazione immediata) e allo stesso modo tardiva era l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di (Omissis) in quanto notificata il 24 agosto 2011, ovvero oltre il termine di centocinquanta giorni previsto dall'art. 204 C.d.S., comma 2, il tutto senza che il Prefetto avesse addotto alcuna giustificazione del ritardo.
Il giudice del gravame aggiungeva, altresì, che il competente Prefetto non aveva fornito prova in giudizio che l'appellante fosse proprietario del veicolo oggetto di accertamento alla data della violazione.
3. Avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la Prefettura di (Omissis).
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la Prefettura di (Omissis) denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 3, (C.d.S.), nella parte in cui il Tribunale di (Omissis) aveva accolto l'appello ritenendo tardiva la notifica del verbale di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S. da parte dello stesso Ufficio Territoriale del Governo di (Omissis), in mancanza di valida giustificazione del ritardo da parte della predetta Amministrazione, ritenendo assorbiti gli altri motivi.
La ricorrente ha inteso confutare l'impugnata sentenza nella parte in cui con la stessa è stato ritenuto che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato al (Soggetto 1) solo in data 12 agosto 2010, dopo essere stato, tuttavia, notificato al contravventore una prima volta ad un indirizzo errato, senza che ad essa Prefettura potesse addebitarsi al riguardo alcuna colpa sull'individuazione di tale indirizzo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale non si era avveduto che l'Amministrazione aveva correttamente notificato il provvedimento sanzionatorio, in quanto non era la residenza risultante presso gli Uffici comunali che avrebbe dovuto essere presa in considerazione per la validità della notificazione del verbale di contestazione, bensì la residenza risultante dalla carta di circolazione che l'opponente-appellante non aveva provveduto, colposamente, ad aggiornare, omettendo di dichiarare agli Uffici della Motorizzazione civile il suo nuovo indirizzo. Pertanto, legittimamente, l'Amministrazione aveva provveduto a rinotificare il citato verbale al nuovo indirizzo nel termine di 150 giorni a decorrere al momento in cui la stessa aveva acquisito conoscenza dell'avvenuto mutamento della residenza del (Soggetto 1).
2. Con la seconda censura, la citata Prefettura lamenta - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 94 C.d.S., commi 1 e 2, nella parte in cui il giudice dell'appello aveva posto a carico dell'Amministrazione l'onere di provare che il ritenuto contravventore, all'epoca dell'infrazione, era proprietario del veicolo oggetto di accertamento (che, nel caso di specie, risultava tale sulla base delle risultanze della carta di circolazione all'atto dell'accertamento dell'infrazione amministrativa), con conseguente violazione del principio di c.d. vicinanza della prova, nel mentre tale onere avrebbe dovuto essere accollato all'appellante, quale contravventore.
3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, pur con le precisazioni di seguito specificate sul piano giuridico, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..
Occorre, premettere che, in punto di fatto, è rimasto pacificamente appurato (la stessa ricorrente lo conferma nell'esposizione sommaria) che il verbale di accertamento a carico del (Soggetto 1) fu elevato il 10 febbraio 2010 e che il primo tentativo di notifica effettuato a mezzo posta al contravventore (il 16 febbraio 2010, come rappresentato dalla stessa ricorrente, ovvero dopo già oltre tre mesi dall'accertamento: v. pag. 2 del ricorso, laddove, peraltro, per mero errore materiale, si indica la data del 16.2.2012) non risultò andato a buon fine, poiché l'ufficiale postale aveva attestato che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato, restituendo il plico all'Amministrazione notificante il 6 aprile 2010, che aveva poi proceduto alla seconda notifica presso l'indirizzo anagrafico, esattamente individuato, del (Soggetto 1) il 12 agosto 2010.
La P.A. ricorrente sostiene che il termine (allora) previsto di 150 giorni era da ritenersi riferibile a quello per la notificazione presso l'indirizzo del trasgressore risultante dall'annotazione sulla carta di circolazione, la quale, poiché non era risultata aggiornata al momento del primo tentativo di notifica, aveva legittimato la stessa P.A. a rinotificare il verbale presso la nuova residenza risultata tale solo a seguito delle verifiche scaturenti dall'esito negativo della prima notificazione, ragion per cui il citato termine si sarebbe dovuto considerare nuovamente decorrente dal 6 aprile 2010 (ovvero dalla data in cui aveva acquisito conoscenza dell'avvenuto mutamento della residenza dell'appellato), da cui sarebbe dovuta scaturire la valutazione della tempestività della notificazione in relazione al disposto dell'art. 201 C.d.S., poi intervenuta in data 12 agosto 2010 (anche nell'impugnata sentenza si attesta la circostanza che in quest'ultima data la notifica - tentata una prima volta presso un indirizzo risultato errato - era avvenuta ritualmente presso il nuovo indirizzo, ritenendola, tuttavia, tardiva con riferimento al momento di elevazione del verbale di accertamento in data 10 febbraio 2010).
Ciò premesso, osserva il collegio che la disposizione, contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 3 (di cui viene, per l'appunto, denunciata la violazione), prevede, in via generale e principale, che alla notificazione del verbale con il quale è stata accertata la violazione debba avvenire con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Poi aggiunge che, comunque, tale notificazione si intende validamente eseguita quando sia fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione.
Detta norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n. 5907/2002 e Cass. n. 18049/2011).
Orbene, sulla base di questo principio, deve ritenersi che, nella fattispecie, non essendosi, con l'esecuzione della notificazione ordinaria a mezzo posta da parte dell'organo accertatore, raggiunto un valido effetto della prima notificazione, siccome il destinatario era risultato sconosciuto presso l'indirizzo indicato dal suddetto notificante, sarebbe stato necessario che lo stesso, al momento dell'avvenuta conoscenza della mancata notifica del plico con l'annotazione "sconosciuto" avvenuta in data 6 aprile 2010, o si fosse attivato con l'esperimento di una nuova notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tuttavia riprendendo sollecitamente il relativo procedimento (tenendo conto dell'intervallo temporale ancora residuato) entro la scadenza dei 150 giorni dall'eseguito accertamento, oppure rinnovando la notificazione a mezzo posta, sempre entro tale termine, presso un indirizzo esatto del destinatario, con applicazione del principio della scissione degli effetti tra notificante e notificatario (sulla base del principio statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, poi recepito con l'art. 149 c.p.c., aggiunto comma 3), nel senso che - ai fini della rinnovazione della notificazione - si sarebbe posto riferimento, per l'organo accertatore notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, comunque da avvenire entro la suddetta scadenza per potersi considerare tempestiva in relazione al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nel testo "ratione temporis" vigente.
Invece, per come accertato nell'impugnata sentenza e non contestato dalla stessa ricorrente, il verbale era stato notificato presso l'indirizzo di residenza esatto del (Soggetto 1) (così come risultante dal registro dell'anagrafe, delle cui indicazioni - già oggetto di modifica circa dieci anni prima - l'ufficio che aveva proceduto all'accertamento della violazione era nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza adottando l'ordinaria diligenza, così potendo procedere già al primo tentativo di notifica presso tale indirizzo, modalità notificatoria, peraltro, prevista in via principale - e, quindi, preferenziale - dall'art. 201 C.d.S., comma 3, prima parte) solo in data 12 agosto 2010, a distanza di oltre tre mesi dalla presa di conoscenza del mutamento di indirizzo, cioè quando il termine di 150 giorni era già trascorso, dovendosi porre riferimento - come "dies a quo" per la sua decorrenza - a quello dell'accertamento, come in precedenza richiamato, e non a quello dell'avvenuta conoscenza della circostanza che il (Soggetto 1) era risultato sconosciuto all'indirizzo presso il quale era stata effettuata la prima notifica (dovendosi ritenere la stessa improduttiva di qualsiasi effetto giuridicamente valido nei confronti del trasgressore).
Pertanto, il motivo in questione è privo di fondamento e va rigettato.
L'esame del secondo motivo rimane superato (con assorbimento improprio) per effetto del rigetto del primo (con cui è stata confermata la correttezza della prima "ratio decidendi" di accoglimento dell'appello, già di per sè assorbente, avuto riguardo all'estinzione della pretesa sanzionatoria in virtù della tardiva notificazione del verbale di accertamento).
4. In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Non ricorrono - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - i presupposti per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto da una P.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.