Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta -  sottosezione 2, ordinanza n. 6108 del 1 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6108 del 01/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada - Uso di determinati apparecchio radiotelefonico durante la guida - Errore nella percezione - Efficacia di piena prova - Al verbale redatto per l'uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida è attribuita efficacia di piena prova fino a querela di falso in quanto non riconducibile a circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione.


FATTI DI CAUSA

1. (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva respinto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).

2. La Prefettura U.T.G. di (Omissis) è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi che erroneamente il giudice di merito ha attribuito al verbale della Polizia Locale efficacia di piena prova fino a querela di falso, laddove l'utilizzo del cellulare da parte dell'(Soggetto 1) avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo (in particolare, il ricorrente, sostiene di aver maneggiato - prima di essere fermato dalla Polizia Locale - non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. 111, sesto comma Cost, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza per anomalia motivazionale.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

I motivi, suscettibili di esame congiunto sono manifestamente infondati.

Come correttamente rilevato dal giudice di merito, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale. Come ha affermato questa Corte, "L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto" (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10870 del 2018, non massimata).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25/11/2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2023.

 

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