Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione prima, ordinanza n. 6028 del 28 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 6028 del 28/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Attestazione su avviso di ricevimento - Nella notificazione del verbale di contestazione per violazione al codice della strada a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione (art. 8 L. n. 890/1982) fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.


FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 262/2018 il Tribunale di (Omissis), ritenuta ammissibile la querela di falso proposta da (Soggetto 1), in accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti del Comune di (Omissis), dichiarava la falsità della sottoscrizione a nome di (Soggetto 1) apposta sulle cartoline di ricevimento postale nn. 773993972625, 773994885382, 773995013866; 773994885369, 778416928953, 778416342852, rigettava la querela di falso proposta dall'attrice in relazione a quanto attestato sulla cartolina di ricevimento postale n. 778431253560, ordinava la restituzione di dette cartoline al Comune di (Omissis) e disponeva l'annotazione della sentenza sull'originale dei documenti oggetto della querela di falso a cura della cancelleria, compensando fra le parti le spese di lite nella misura di 1/7 e condannando il convenuto a rifondere l'attrice le spese di lite nella parte residua.

2. Con sentenza n. 4833/2019 pubblicata il 4-12-2019 la Corte d'appello di (Omissis) ha accolto l'appello proposto dal Comune di (Omissis) avverso la citata sentenza n. 262/2018 del Tribunale di (Omissis) e per l'effetto ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da (Soggetto 1). La Corte di merito ha ritenuto che la querela di falso, come proposta dalla (Soggetto 1) avverso le relate di notifica dei verbali di accertamento nn. 4623/11, 79272/11, 74326/11, 77753/11, 216724/11, 180598/11, 889974/11, concernenti violazioni del codice della strada, fosse inammissibile, in quanto l'agente postale non era tenuto a verificare l'identità della persona qualificatasi destinatario della notifica, sicché era irrilevante ai fini del decidere che le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento fossero false, e la (Soggetto 1) non aveva dedotto, né provato che i verbali non fossero stati consegnati presso la sua residenza in (Omissis) a persona qualificatasi come destinatario, essendo questo solo l'oggetto dell'attestazione dell'agente postale ai sensi dell'art. 7 l. n. 890/1982.

3. Avverso questa sentenza (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Comune di (Omissis), che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello statuito l'inammissibilità della querela di falso benché il Comune non avesse eccepito detta inammissibilità nel giudizio di primo grado, ma solo per la prima volta nel giudizio di appello; ii) con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ. ed omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che l'odierna ricorrente si sarebbe limitata a contestare la genuinità delle sottoscrizioni e non anche il fatto storico attestato dall'agente postale, ossia che un soggetto avesse dichiarato all'agente postale di essere (Soggetto 1) e di essere il soggetto legittimato a ricevere la notifica; deduce che "il più contiene il meno", che contestare di non avere mai sottoscritto le relate di notifica e di non averle ricevute equivale - anche solo implicitamente - a contestare il fatto storico attestato dal postino, avendo la ricorrente esposto nella citazione di non trovarsi presso la sua residenza in (Omissis) nelle presunte date delle notifiche; rimarca che, anche se l'identificazione del ricevente quale destinatario avviene in forma semplificata, l'unico strumento per dimostrare che l'atto non sia stato consegnato effettivamente al destinatario è la querela di falso, dovendosi dimostrare la non veridicità di quanto dichiarato dal ricevente all'ufficiale postale, nel caso in cui, come nella specie, la notifica avvenga a mani proprie; iii) con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. ed omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto non contestato dall'odierna ricorrente il fatto storico attestato dall'agente postale, mentre ella aveva dichiarato, negli atti difensivi che riporta in parte qua nel ricorso (pag. 14, 15 e 16), di non aver mai ricevuto le notifiche, di non trovarsi presso la propria abitazione in (Omissis) al momento delle presunte notifiche e di non aver mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento, essendo, inoltre, onerato il Comune della prova di aver recapitato all'indirizzo del destinatario le notifiche di che trattasi e non operando al riguardo alcuna presunzione di conoscenza, stante per l'appunto la proposizione della querela di falso; iv) con il quarto motivo l'erronea decisione in punto di ripartizione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, per non avere la Corte d'appello compensato le spese di lite di tutti i giudizi, stante la controvertibilità della questione oggetto di causa, limitando la condanna della ricorrente solo alla restituzione delle spese di lite di primo grado, ed essendo stato il giudice di pace ad insistere affinché la ricorrente presentasse querela di falso; v) con il quinto motivo la nullità della sentenza impugnata per mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale indicato le ragioni giuridiche o fattuali del caso concreto e spiegato perché non fosse condivisibile quanto statuito dal Tribunale; vi) con il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la "nullità della sentenza impugnata per omesso esame degli elementi istruttori richiesti", per non avere ammesso i giudici di merito la prova testimoniale articolata nella citazione per querela di falso sul seguente capitolo "Vero che la sig.ra (Soggetto 1) vive stabilmente a (Omissis) dal febbraio 2009 ove ha svolto dapprima la pratica forense e poi la professione di avvocato", così non consentendo la Corte di merito la dimostrazione che la ricorrente non si trovava presso la propria abitazione in (Omissis) e che non avrebbe mai potuto vergare le relate di notifica.

6. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, benché notificato (il 7 settembre 2020) oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (4-12-2019), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dall'articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

7. Il primo motivo è infondato.

L'inammissibilità della querela di falso è rilevabile d'ufficio anche dopo la fase della sua proposizione (Cass. n. 6793/2012), sicché non può operare la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. 28062/2021). Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.

8. Il secondo motivo è fondato.

8.1. Occorre ribadire l'orientamento di questa Corte, qui condiviso, secondo il quale, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante Cass. 22058/2019 e Cass. 16289/2015). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì chiarito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 9962/2010). Infine con recente pronuncia è stato ribadito che, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cass. 22225/2021).

8.2. La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale.

9. Dall'accoglimento del secondo motivo discende l'assorbimento dei restanti.

10. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di (Omissis), in diversa composizione collegiale, affinché, alla luce dei principi esposti, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di (Omissis), in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
 
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023.

 

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