Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 6025 del 28 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6025 del 28/02/2023
Circolazione Stradale - Notificazione di un atto giudiziario - Indirizzo PEC inserito nel ReGIndE - Garanzie difensive - Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179/2012 corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia, e solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).


FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE

- il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all'indirizzo roma(at)mailcert.avvocaturastato.it, che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter è invece ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso all'intimato Ministero;

- nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (cfr. Cass. 27 aprile 22079);

- in materia di notificazioni questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel (ReGIndE) (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);

- in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3-Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019);

- facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio;

- la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione al Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dalla presente ordinanza a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023.

 

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