Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4214 del 10 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4214 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Ricorso per Cassazione - Procura speciale - Difetto - Inammissibilità del ricorso - Preclusione - Il ricorso per Cassazione proposto sulla base della procura rilasciata nei precedenti gradi di merito, ed in particolare innanzi al Giudice di Pace, risulta in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità, per il quale resta preclusa la "sanatoria" afferente al difetto di procura speciale, ed il legale è condannato a pagare le spese del giudizio.


FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di (Omissis) ha confermato la sentenza del Giudice di (Omissis), che aveva respinto l'opposizione presentata dalla (Soggetto 1) s.r.l. contro il verbale di accertamento n. (Omissis) del 06.02.2017, con cui si contestava alla ricorrente l'accesso in zona a traffico limitato in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice dell'appello riteneva, in particolare, non provata la circostanza dedotta dalla (Soggetto 1) S.r.l. a sostegno della proposta opposizione, e cioè che al momento dell'accesso nella zona a traffico limitato la vettura di proprietà della ricorrente era a servizio di persona disabile, munita di regolare permesso, ed esponeva il contrassegno di cui al d.P.R. n. 495 del 1992.

2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la (Soggetto 1) S.r.l., affidandosi ad un unico motivo, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D.Lgs n. 285/1992, 11, comma 4 d.P.R. 19/9/1996 n. 610, 381 Regolamento Attuazione Codice della Strada ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). E violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503».

3. (Omissis) ha resistito con controricorso.

4. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Il ricorso è privo di procura speciale. Esso, infatti, risulta proposto sulla base della procura rilasciata nei precedenti gradi di merito, e in particolare «giusta procura a margine del ricorso innanzi al Giudice di Pace di (Omissis) (R.G. 66728/2017)» (così a pag. 1 di ricorso), in contrasto, pertanto, con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020, Rv. 658373; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867).

Di recente questa Corte ha anche precisato che: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508 - 01).

In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che resta preclusa la "sanatoria" afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, sicché non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice. La sanatoria è incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d'opera, all'avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita l'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell'apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto "ex tunc".

2. Ciò esime il Collegio dall'illustrare il motivo di ricorso.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'avv.to G. D. che ha agito in assenza di procura.

Infatti secondo l'orientamento del tutto consolidato di questa Corte in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (ex plurimis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 2019, Sez. U, Sentenza n. 10706 del 2006).

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Giuseppe Diaco al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione, il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

 

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