Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 3745 del 8 febbraio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3745 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 39 del Codice della Strada e art. 2043 c.c. - Incidente stradale - Danni da fauna selvatica - Responsabilità tra Enti - La Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di (Omissis) accogliendo la domanda di (Soggetto 1) volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla collisione tra la sua autovettura ed un cinghiale avvenuta in una località della Regione Abruzzo, ritenne quest'ultima responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale proprietaria della strada ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver omesso di adottare le necessarie cautele atte ad evitare il danno e la condannò a risarcire all'attore la somma di € 15,673,42 oltre accessori;
la Corte d'Appello de L'Aquila, pronunciando su appello della Regione Abruzzo perché fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Chieti per avere la Regione delegato alla stessa le funzioni amministrative di gestione e tutela della fauna selvatica, e comunque per la mancanza di elementi costitutivi della responsabilità della Regione, ha, con sentenza resa in data 12/3/2019, accolto parzialmente il gravame e rigettato per l'effetto la domanda di risarcimento del danno preposta dal (Soggetto 1);
per quanto ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha ritenuto che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sentenza di primo grado non aveva dato conto degli elementi costitutivi della stessa limitandosi ad indicare l'omessa "apposizione di idonea segnaletica della presenza di animali selvatici e la mancata adozione delle cautele", senza precisare a quali cautele si facesse riferimento e senza dare la prova dell'accadimento di altri analoghi incidenti nel medesimo luogo;
avverso la sentenza (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
la Regione Abruzzo ha resistito con controricorso ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato;
il (Soggetto 1) ha resistito al ricorso incidentale con autonomo controricorso;
la causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo del ricorso principale - vizio di motivazione con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta motivazione apparente per avere la corte di merito soltanto analizzato una parte della testimonianza del sovraintendente Capo della Polizia di (Omissis) che aveva riferito di aver visto un cinghiale solo tre anni prima, omettendo per il resto di valutare quanto riferito nella stessa testimonianza sia in relazione alla mancanza di qualsiasi strumento di prevenzione sia in ordine alla riferita elevata frequenza di episodi analoghi nello stesso territorio; in sostanza la corte di merito ha omesso di esaminare il fatto storico, determinante ai fini del decidere, consistente nella omessa apposizione, da parte della Regione Abruzzo, di mezzi tradizionali di protezione, quali mezzi di recinzione, catarifrangenti o apprestamento di sottopassi o sovrappassi o qualunque altra condotta idonea a prevenire incidenti analoghi così come ha omesso di valorizzare la testimonianza relativa alla massiccia presenza di cinghiali e al frequente verificarsi di incidenti analoghi;
con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta motivazione apparente in relazione alla pretermissione di cautele che non sarebbero state descritte analiticamente dal giudice di prime cure così rendendo la motivazione intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento alla mancata adozione delle "suindicate cautele";
con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza ha violato l'art. 115 c.p.c. per non aver considerato come non contestata, da parte della Regione, la pacifica circostanza dell'omessa adozione di misure di precauzione;
il ricorso soddisfa i criteri di autosufficienza, ed è da accogliere quanto meno con riguardo al primo motivo che deduce l'omesso esame di circostanze di fatto riferite nelle testimonianze acquisite agli atti;
a prescindere dal mutamento giurisprudenziale intervenuto medio tempore in ordine all'applicazione - ai danni da fauna selvatica - dell'art. 2052 c.c. con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio ed imputazione della responsabilità alla Regione, il primo motivo del ricorso è fondato anche nella prospettiva dell'art. 2043 c.c. perché è errato ritenere che il ricorrente non abbia provato la colpa o la negligenza della Regione per non aver adottato alcun elemento dissuasore o protettivo in presenza di ampio numero di cinghiali nel territorio di riferimento; le prove testimoniali acquisite in giudizio hanno inequivocabilmente consentito di escludere che la Regione si fosse in alcun modo attivata per prevenire incidenti con la fauna selvatica, sicché l'elemento soggettivo della colpa era certamente provato;
l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo;
quanto al motivo di ricorso incidentale condizionato, - violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 legge 11/2/1992 n. 157 e dell'art. 2043 c.c. erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione - con esso la Regione contesta il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Chieti e cita anche un precedente di questa Corte che ha riconosciuto la responsabilità della provincia proprietaria di una strada per gli incidenti derivanti alla circolazione stradale dalla fauna selvatica;
il motivo è infondato;
questa Corte ha in più occasioni affermato che "sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni "(Cass., 3, n. 4202 del 21/2/2011; Cass., 3, n. 26197 del 6/12/2011; Cass., 3, n. 21395 del 10/10/2014); ne consegue che, in mancanza di prova di una specifica responsabilità attribuita alla Provincia di Chieti per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica, la responsabilità della Regione Abruzzo non può essere revocata in dubbio.
conclusivamente il ricorso principale va accolto per quanto di ragione e l'incidentale condizionato rigettato, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, rigetta l'incidentale condizionato, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d'Appello de L'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile dell'8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023.
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