Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 3469 del 6 febbraio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3469 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Ricorso in Cassazione - Adempimento della sanzione - Carenza di interesse - Rinuncia al ricorso - Inammissibilità del ricorso - La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'avvenuto adempimento della sanzione, depositata e firmata dal difensore, che non contiene un'espressa dichiarazione dell'opponente di rinuncia al ricorso e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso, non può essere qualificato come rinuncia al ricorso in quanto manifesta solo la sopravvenuta venuta meno dell'interesse dell'opponente all'impugnazione per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato:
che la sig.ra (Soggetto 1) ha proposto ricorso nei confronti della Prefettura di (Omissis) - Ufficio territoriale del governo - e di (Omissis) per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di (Omissis) che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis) n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada;
che la Prefettura di (Omissis) - Ufficio territoriale del governo - e (Omissis) non hanno spiegato difese in questa sede di legittimità;
che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022;
che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell'udienza il procuratore della ricorrente, avvocato (Soggetto 2), ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell'avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»;
che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora (Soggetto 1) e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso; potere che, pure, era stato conferito all'avvocato (Soggetto 2) nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per Cassazione (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di ... rinunciare agli atti e all'azione»);
che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati;
che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 22 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2023.
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