Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 33074 del 28 novembre 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 33074 del 28/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 14 del Codice della Strada - Caduta in carreggiata pavimentata con sampietrini - Obblighi di custodia dell'ente proprietario - Risarcimento danni - Condizioni - Escluso il nesso eziologico in relazione alle intrinseche caratteristiche dei sampietrini che non costituiscono, di per se' soli, insidia o trabocchetto e non danno luogo a concorso di colpa dell'ente proprietario, a meno di condizioni peculiari, adeguatamente dimostrabili dall'infortunato.
RITENUTO IN FATTO
che:
la domanda di risarcimento dei danni per le lesioni patite a seguito di una caduta durante l'attraversamento di strada lastricata in sampietrini, proposta dinanzi al Giudice di pace di (Omissis) da (Soggetto 1) contro [Comune di] (Omissis), con chiamata in garanzia dell'impresa cui era stata affidata la manutenzione (Soggetto 2) Edilizia Srl , già (Soggetto 2) Srl), fu respinta in primo grado;
l'appello, sia pure corretta la motivazione, fu rigettato dal Tribunale di (Omissis): quanto alla domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., perché si escluse la presenza di malformazioni e si ricondusse il fatto al difetto di adeguata attenzione da parte di chi attraversava su di una struttura di sampietrini, che tipicamente e notoriamente presentava leggere curvature o ondeggiamenti; quanto alla domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il difetto degli estremi dell'insidia o trabocchetto e, cioè, delle condizioni di non visibilità del pericolo e imprevedibilità del medesimo;
per la cassazione della sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il leso soccombente; resiste con controricorso [Comune di] (Omissis), mentre l'altra intimata ((Soggetto 2) Edilizia Srl ) resta tale; la sola controricorrente deposita memoria per l'adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni .
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
va, dapprima, rilevata la ritualità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza al ricorrente: questa è stata eseguita presso la domiciliataria, che congiuntamente a lui stesso (in giudizio ex art. 86 c.p.c.) lo difendeva e rappresentava, sicché non rileva la cancellazione - a domanda - della domiciliataria medesima dall'albo dei cassazionisti, che l'ha privata della qualifica indispensabile per condividere con il ricorrente (che, tuttavia, la mantiene ad ogni effetto in proprio, restando così pienamente tutelato il suo diritto di difesa) la qualità di difensore in questa sede, ma non certo della legittimazione a riceverne notifiche e comunicazioni e del correlato obbligo professionale di avvisare il destinatario domiciliante di quanto ricevuto per suo incarico;
ciò posto, il ricorrente articola in ricorso quattro motivi, che possono, in estrema sintesi, così indicarsi: col primo si contesta la ritenuta interruzione del nesso eziologico tra cosa in custodia e sinistro, senza valutazione delle caratteristiche della condotta colposa del danneggiato; col secondo si lamenta la mancata considerazione degli obblighi di custodia dell'ente proprietario; col terzo si denuncia l'omesso esame della quasi totale assenza di materiale di riempimento tra un sampietrino e l'altro; col quarto si contesta l'esclusione dell'insidia nonostante la situazione della pavimentazione, deducendosi l'omissione di ogni indagine sul concorso di colpa;
a tutti i motivi va premesso il rilievo dell'inammissibilità delle censure incentrate sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., formulate tutte senza il rispetto delle regole da tempo dettate da questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. n. 16598/2016; Cass. Sez. U. n. 34474/2019), risolvendosi quelle in una richiesta di riconsiderazione, mai consentita in questa sede, dell'esito delle valutazioni in fatto operate dal giudice del merito;
le doglianze sono poi, complessivamente esaminate, insuscettibili di favorevole considerazione, per l'insostenibilità della tesi intrinseca della responsabilità in ordine alla pavimentazione in sampietrini (Cass. 6554/21, con specifico richiamo alle ordinanze 2478, 2480 e 2482 del 2018; Cass. 31239/18; Cass. 30779/17; Cass. 16969/17);
ad ogni buon conto, il primo motivo è in se' infondato, non occorrendo un'abnormità della condotta della vittima ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro;
infatti, questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 11152/23, in richiamo a Cass. ordd. da 2478 a 2482 del 2018) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17);
il secondo motivo è anch'esso infondato, perché i compiti inerenti alla custodia sono stati considerati, ma rapportati alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini;
il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: da un lato, la gravata sentenza prende in considerazione la struttura stessa di quella pavimentazione; dall'altro, il ricorso difetta di autosufficienza su quando ed in qual modo le ulteriori caratteristiche della pavimentazione (di protratta carenza di manutenzione), non esaminate dal giudice di appello, gli sono state univocamente sottoposte;
il quarto motivo, infine, è anch'esso infondato, poiché il nesso eziologico va escluso in relazione alle intrinseche caratteristiche dei sampietrini e quindi questi non costituiscono, di per se’ soli, insidia o trabocchetto e non danno luogo a concorso di colpa dell'ente proprietario, a meno di condizioni peculiari, ma che il ricorso non dimostra essere state adeguatamente sottoposte al giudice del merito;
il ricorso, concorrendo ragioni di inammissibilità ed infondatezza delle censure, va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della particolare esiguità dell'impegno per la redazione della memoria;
deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2023.
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