Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 1332 del 17 gennaio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1332 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Termini per il ricorso - In tema di opposizione avverso ingiunzione afferente sanzione ammnistrativa per violazione al Codice della Strada il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, ne' per la sua inosservanza è sancita decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo.
FATTI DI CAUSA
(Soggetto 1) propose opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa - ai sensi dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - dalla (Soggetto 2) S.p.A., nella qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di (Omissis), per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzione ammnistrativa per violazione al Codice della Strada;
dedusse, in sintesi, l'inosservanza del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento divenuto definitivo, l'omessa indicazione del numero di ruolo, l'illegittima richiesta di somme per maggiorazioni ex art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
l'adito Giudice di pace di (Omissis) accolse l'opposizione;
sull'appello interposto dalla (Soggetto 2) S.p.A., la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione siccome spiegata elasso il termine (trenta giorni dalla notifica) contemplato dall'art. 2 (così in sentenza) del r.d. n. 639 del 1910;
ricorre per cassazione (Soggetto 1), sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, la (Soggetto 2) S.p.A.; non svolge difese in grado di legittimità il Comune di (Omissis).
CONSIDERATO IN DIRITTO
con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si censura la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione: si assume, in breve, che il termine richiamato dal giudice territoriale è previsto esclusivamente ai fini del pagamento della somma ingiunta, non anche per la proposizione dell'opposizione alla stessa;
la doglianza è manifestamente fondata: secondo il consolidato orientamento di questa Corte - cui si intende dare continuità -, in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (cfr. Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926; Cass. 18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571);
l'accoglimento del ricorso per il motivo esposto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 (secondo motivo) e la corretta quantificazione delle spese di lite (terzo motivo);
il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione il 25 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.
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