Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

T.A.R. Campania, Sezione terza, sentenza n. 1338 del 28 febbraio 2022

 

Tribunale Amministrativo Regionale Campania, Sezione III, sentenza numero 1338 del 28/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 123 del Codice della Strada - Autoscuole - Apertura di ulteriori sedi - Requisiti - Responsabile didattico - Nel caso di apertura di ulteriori sedi operative di autoscuole, per la mancanza in ciascuna di esse del preposto responsabile didattico che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, si dispone la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della autoscuola e la sospensione dell'attività.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(sezione terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2018, proposto da A. E. S.A.S di I. P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pa. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1825/02 del 01.08.18, notificata in data 02.08.18, avente ad oggetto la sanzione della sospensione dell'attività relativamente alla sede operativa sita in T.  T. (B.), alla Via C. C. n. 18; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si verte nel presente ricorso della legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività presso l'autoscuola ricorrente, emanato sul presupposto della mancanza di nomina del responsabile didattico.

Invero, dopo un periodo di autorizzazione alla presenza di un responsabile temporaneo, la Provincia di Benevento contestava la violazione del principio per cui il singolo soggetto può essere titolare di una sola autoscuola, eventualmente con più sedi, ma in quest'ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico.

Parte ricorrente contesta violazione di legge ed in particolare dell'art. 14 comma 3 del D.M. n. 317 del 1995 secondo cui i titolari di autoscuole autorizzate prima del 26.04.88, possono trasformare la propria ditta individuale in società di persone o di capitali, assumendo la carica di rappresentanti legali o soci amministratori ovvero trasformare la società intestataria dell' autorizzazione in ditta individuale.

Ai medesimi titolari di autoscuole autorizzate prima del 26.04.88 - come la propria - verrebbe, inoltre riconosciuta la facoltà di assumere la qualità di legali rappresentanti o di responsabili nei centri di istruzione.

Si è costituita la Provincia di Benevento, contestando la fondatezza della domanda.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1130 del 2018.

In vista della odierna udienza pubblica solo la Provincia di Benevento ha depositato memoria, riportandosi alle precedenti deduzioni.

Alla pubblica udienza del 15.2.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si verte nel presente giudizio sulla legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività di autoscuola per due mesi, emesso a seguito di una serie di proroghe con cui era stata autorizzata la presenza di un supplente temporaneo quale responsabile didattico a seguito delle dimissioni del precedente responsabile.

L'Ente resistente autorizzava, con provvedimento dirigenziale n. 2579/02 del 05.12.2017 il sig. N. A., alla supplenza temporanea del responsabile didattico per la sede di T. T. per un ultimo periodo di sei mesi e, contestualmente, comunicava al titolare dell'autoscuola, sig. I. P., di non poter concedere ulteriore proroga, essendosi compiuto il periodo massimo di complessivi diciotto mesi concedibile ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. n. 317 del 1995.

Di seguito, con comunicazione del 13.06.2018, acquisita al prot. dell'ente al n.(OMISSIS) in pari data l'autoscuola Ex. comunicava che per la sede di Solopaca il ruolo di insegnante e istruttore sarebbe stato ricoperto dal sig. I. D., avendone i requisiti; per la sede di T. T., il ruolo di responsabile didattico sarebbe stato ricoperto dal sig. I. P., legale rappresentante dell'autoscuola Ex..

La Provincia di Benevento dava avvio al procedimento di sospensione dell'attività relativamente alla sede di T. T., rilevandosi la violazione del principio per cui il singolo soggetto può essere titolare di una sola autoscuola, eventualmente con più sedi, ma in quest'ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico; quindi, con Determina Dirigenziale n. 1825/02 dell'01.08.2018, veniva formalmente irrogata la sanzione della sospensione, per mesi due, dell'attività di autoscuola presso la summenzionata sede di T. T..

Vanno nella presente sede confermate le valutazioni compiute nella ordinanza cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso , sinteticamente espresse:

"- l'art. 123, co. 4, CdS, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 210 del 2010, prevedeva che alle ulteriori sedi di una autoscuola fosse preposto un responsabile didattico;

- l'art. 20, co. 6, della L. n. 219 del 2010 non sembra rilevante nella specie in quanto si riferisce alle autoscuole limitate alle patenti di categoria (...) e B ed alla disciplina transitoria per l'art. 123, co. 7, CdS;

- l'applicazione dell'art. 8, co. 4, D.M. n. 317 del 1995 appare incontroversa".

In dettaglio, nella fattispecie trova applicazione, in merito al regime autorizzatorio, quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 40 del 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 nel rispetto del principio del tempus regit actum, essendo stata rilasciata l'autorizzazione all'inizio di attività presso la sede di T. T., in data 01.10.2010, con nota prot. n. (...).

Recita il suddetto articolo 10, commi 5 e 5-bis tra l'altro:

" nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Tale ultima prescrizione è rimasta invariata anche a seguito della riforma dell'art. 123 della L. n. 120 del 2010.

Dunque nel caso dell'apertura di ulteriori sedi operative, per ciascuna di esse deve essere preposto un responsabile didattico che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, come peraltro chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31.01.2012 prot. n.(...), avente ad oggetto "interpretazione dell'art.123, commi 4 e 7 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992".

Il principio dell'esclusività dell'attività da parte del titolare/legale rappresentante dell'autoscuola, è stato introdotto dall'art. 123 c. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e non è stato mai modificato dalle successive norme, quindi risulta vigente al momento della adozione dell'atto impugnato.

Al riguardo la citata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.2012, prot. n. (...), avente ad oggetto "Interpretazione dell'art. 123, commi 4 e 7 bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992", citata dalla ricorrente, ha fatto seguito al parere reso dalle Sezioni riunite del Consiglio di Stato in data 16/12/2011 in cui tra l'altro si rileva "quanto all'aspetto della esclusività dell'attività da parte del titolare dell'autoscuola, che non può che declinarsi, nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, anche con più sedi, ma in quest'ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico.";

Ne consegue che come fondatamente rilevato dall'ente resistente, il sig. I. P., essendo l'unico amministratore e legale rappresentante della società in oggetto, non poteva ricoprire la carica di responsabile didattico per l'ulteriore sede di T. T., la cui apertura è successiva al nuovo regime autorizzatorio introdotto dal D.L. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007 applicabile al caso di specie.

Non appare fondatamente invocabile neppure il regime transitorio, atteso che tale normativa prevede solo che le autoscuole che esercitano l'attività di formazione dei conducenti limitatamente alle categorie A e B a decorrere dalla prima variazione della titolarità successiva all'entrata in vigore del comma 6, svolgano attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente anche demandandone la formazione ai centri di istruzione automobilistica, qualora più autoscuole siano consorziate tra di loro.

La disposizione in commento nulla prevede in ordine all'obbligo della presenza nell'autoscuola della figura del responsabile didattico, obbligo introdotto dall'anzidetta L. n. 40 del 2007, art. 10 comma 5-ter.

Egualmente va respinta la censura di difetto di motivazione, atteso che le argomentazioni addotte nel provvedimento di avvio del procedimento e nella successiva determina di irrogazione della sanzione di sospensione dell'attività in merito al mancato adempimento delle prescrizioni più volte enunciate dall'Amministrazione provinciale, evidenziano come siano stati adeguatamente esplicitati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto l'Amministrazione ad adottare la sanzione de qua.

Il ricorso va conclusivamente respinto, e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere.

 

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