Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 9687 del 4 novembre 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9687 del 04/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 23 del Codice della Strada - Collocamento di cartelli pubblicitari - Rilascio di autorizzazioni - Compatibilità con la tutela del patrimonio stradale - Competenze - Qualora il collocamento del cartello pubblicitario sia localizzato su tratto di strada all'interno del perimetro del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione ricade nella competenza del Comune, preposto a valutare la compatibilità dell'impianto pubblicitario con le norme dettate in materia di sicurezza della circolazione, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada a cui spetta, in maniera residuale, un potere di diniego connesso alla compatibilità dell'installazione del cartellone pubblicitario con la tutela del patrimonio stradale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2016, proposto da (Soggetto 1) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. St. Ma., Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(Soggetto 2) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cl. De St., Fr. V., Da. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De St. in Roma, (Omissis);

nei confronti

Comune di Seregno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00268/2016, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione installazione impianto pubblicitario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (Soggetto 2) S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ca. Ga., in dichiarata delega dell'avv. V., e Ca. Pa. in collegamento da remoto;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Provv. del 30 aprile 2015, l'(Soggetto 1) rigettava la domanda di nulla osta preventivo presentata dalla (Soggetto 2) s.r.l. per l'istallazione di un impianto pubblicitario in un'area di proprietà della stessa società, sita in S. lungo la SS 36 - km. 20600, e concessa in affitto alla (Soggetto 3) s.r.l. per l'istallazione di un cartellone pubblicitario tipo "totem".

Il provvedimento di diniego veniva impugnato dalla (Soggetto 2) per violazione dell'art. 21-septies e dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, oltre che per falsa applicazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

La contestuale domanda cautelare veniva accolta dal T.A.R. Lombardia, in quanto la strada su cui l'ente proprietario riteneva di potere esprimere un nulla osta ordinario, basato sulla valutazione di compatibilità del cartellone pubblicitario con la sicurezza della circolazione, era stata in realtà delimitata nel centro abitato dal comune di Seregno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992, con apposita deliberazione della Giunta.

Tale circostanza determinava il residuare in capo ad (Soggetto 1), quale ente proprietario della strada, del solo potere di diniego connesso alla compatibilità dell'installazione del cartellone pubblicitario con la tutela del patrimonio stradale.

La pronuncia cautelare di primo grado veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato, sulla scorta delle precedenti pronunce dello stesso T.A.R. Lombardia passate in giudicato che avevano individuato l'area oggetto della presente controversia all'interno del centro abitato di Seregno.

Successivamente (Soggetto 1), al fine di adeguarsi al giudicato cautelare, con Provv. del 28 ottobre 2015 rilasciava in favore della (Soggetto 2) il richiesto nulla osta tecnico alla realizzazione dell'impianto pubblicitario.

All'esito della discussione di merito, il T.A.R. Lombardia dichiarava cessata la materia del contendere a fronte del nuovo provvedimento favorevole rilasciato alla società ricorrente da (Soggetto 1), in assenza di clausole da cui fosse possibile evincere che l'efficacia dello stesso fosse condizionata all'esito del presente giudizio.

In considerazione della proposta domanda di risarcimento del danno, il Tribunale accertava l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto:

a) con precedente sentenza dello stesso T.A.R Lombardia (n. 704 del 2014), emessa tra le parti e passata in giudicato, era stato accertato che "l'area interessata dall'installazione del cartello pubblicitario è interna al perimetro del centro abitato del Comune di Seregno";

b) l'assunto difensivo secondo cui le strade statali classificate tecnicamente come extraurbane principali non potrebbero essere mai classificate come comunali era infondato in quanto sia le norme del D.Lgs. n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione, che la stessa circolare invocata dall'amministrazione resistente, individuano come "strade comunali" i tratti di strade statali, regionali o provinciali per i quali fosse avvenuta la delimitazione del centro abitato da parte del Comune competente. Tale delimitazione era avvenuta, per il tratto di strada su cui avrebbe dovuto essere installato il cartellone pubblicitario, con apposita deliberazione emessa dalla Giunta del comune di Seregno, che risulta inviata per la notifica all'(Soggetto 1) e mai impugnata da quest'ultima.

La richiesta del risarcimento del danno veniva, tuttavia, respinta in assenza del requisito soggettivo della colpa in capo all'amministrazione resistente, essendo ravvisabile nella condotta tenuta dall'(Soggetto 1) un'ipotesi di errore scusabile, a fronte della poca chiarezza del disposto normativo regolante la materia.

Avverso tale sentenza propone appello (Soggetto 1).

In via preliminare, l'appellante censura l'errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla scorta del provvedimento rilasciato da (Soggetto 1) in ottemperanza all'ordinanza cautelare, in quanto, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, "il provvedimento adottato in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Giudice, non implica di per sé il ritiro dell'atto impugnato ed oggetto della pronuncia stessa e ha una rilevanza solo provvisoria in attesa che la decisone di merito accerti se l'atto stesso sia o meno legittimo" (Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2011, n. 400; id. sez. V, 16 gennaio 2013, n. 240).

Con i primi due motivi l'appellante lamenta, in sostanza, l'erroneità della sentenza laddove ha affermato la competenza del Comune di Seregno sul tratto di strada in questione, a fronte dell'avvenuta delimitazione dell'area all'interno del perimetro comunale, atteso che a ciò osterebbe la natura extraurbana della strada e, comunque, l'illegittimità della delibera della Giunta comunale che aveva provveduto alla suddetta delimitazione.

Si è costituita in resistenza la (Soggetto 2) s.p.a.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostengo delle rispettive conclusioni.

All'udienza straordinaria del 18 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Può prescindersi dalle questioni di rito attesa l'infondatezza nel merito dell'appello per le assorbenti ragioni che seguono:

- con sentenza passata in giudicato n. 704 del 18 marzo 2014, emessa tra le stesse parti, il T.A.R. Lombardia ha definitivamente accertato che il tratto di strada in questione rientra all'interno del perimetro del centro abitato del Comune di Seregno;

- in tali ipotesi, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del codice della strada, il rilascio dell'autorizzazione al collocamento di cartelli pubblicitari ricade nella competenza dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada;

- pertanto, nel caso in esame, spetta al Comune di Seregno valutare la compatibilità dell'impianto pubblicitario con le norme dettate in materia di sicurezza della circolazione, ed in particolare con l'art. 23, comma 7, c.d.s., residuando in capo ad (Soggetto 1) soltanto un potere di diniego connesso alla compatibilità dell'installazione del cartellone pubblicitario con la tutela del patrimonio stradale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della controparte, che si liquidano nella somma complessiva pari ad euro 3000,00 oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere.

 

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