Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 845 del 13 gennaio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 845 del 13/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento strumentale - Dicitura "volume insufficiente" - E' confermata la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" che, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte del soggetto.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2-sexies (1,33 g/l alla prima e 1,35 g/l alla seconda misurazione).

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., delle norme secondarie e dei principi giurisprudenziali riferibili all'accertamento dell'asserito stato di ebbrezza, anche in punto onere della prova. Secondo la difesa, la Corte d'appello triestina non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni difensive con le quali si era sottolineata la necessità che il pubblico ministero dimostrasse il funzionamento dell'apparecchio misuratore, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, a nulla rilevando i soli elementi sintomatologici richiamati nella sentenza impugnata, soprattutto considerati gli indici di malfunzionamento evidenziati dalla dicitura "volume insufficiente", riportata sullo scontrino.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, non condividendosi l'assunto secondo cui i sintomi rilevati dagli accertatori non erano lievi, per essere stato il tasso accertato prossimo alla soglia superiore di penale rilevanza della condotta. Sotto altro profilo, si rileva che la Corte territoriale non avrebbe operato una valutazione di tutte le circostanze concrete (quali la insussistenza di danni e di un concreto pericolo, stanti l'ora e il luogo poco trafficato).

3. La difesa ha depositato proprio scritto, con il quale ha replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale in memoria (con la quale si era concluso per l'inammissibilità del ricorso) e ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Trieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva con la quale si era introdotto, anche nel giudizio d'appello, il tema della prova del regolare funzionamento dell'apparecchio etilometro, riproposto in ricorso, osservando che, sul punto, i giudici di legittimità sono più volte intervenuti, chiarendo che la dicitura "volume insufficiente" non può considerarsi indicativa di un malfunzionamento dell'apparecchio, soprattutto allorquando esso non segnali alcuna anomalia. In ogni caso, pur non essendo necessario, stante la compiutezza della prova tecnica, nella specie erano stati anche rilevati indici sintomatologici ("forte alito alcolico e occhi lucidi). Infine, ha ritenuto priva di pregio la osservazione difensiva con la quale si era contestata l'affermazione contenuta nella sentenza appellata, circa la recente sottoposizione dello strumento a revisione, rilevando che, a conferma di ciò, deponeva la stessa annotazione della PG, da cui era emerso che la revisione era valida sino al luglio 2017, rimanendo a livello di mera congettura un guasto nelle more tra la revisione e l'accertamento.

Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, quel giudice ha ritenuto che la pena individuata dal Tribunale fosse del tutto congrua in relazione alla fattispecie concreta, alla luce del tasso rilevato, prossimo a quello della soglia più grave di rilevanza penale della condotta, non potendosi ritenere i sintomi osservati "lievi" come asserito a difesa e ritenendo la commisurazione non afflittiva, per avere il giudice di primo grado operato per l'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-sexies, solo un aumento della pena pecuniaria, senza che fosse emerso alcun elemento positivo che giustificasse un giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo è infondato.

A fronte di una misurazione che ha dato un risultato valido, gli argomenti spesi a difesa sono del tutto congetturali e non accompagnati dalla necessaria spiegazione di come e in quale misura le allegate "anomalie" avrebbero inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio che ha effettuato la misurazione con risultato coerente.

Peraltro, ritenuta la infondatezza della censura che attinge un asserito gap motivazionale della sentenza in punto ripartizione dell'onere probatorio, stante la stretta correlazione tra gli argomenti esposti dai giudici territoriali e il tema in questione, va pure ricordato, proprio con riferimento all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, che la decisione impugnata si pone in termini di coerenza con il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin Alessandro, in cui si è per l'appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per se’ rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; Cass. Pen. n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, I. A., Rv. 280958; Cass. Pen. n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, D. P. G., Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio).

In riferimento agli elementi opposti a difesa, peraltro, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto privo di pregio quello inerente alla dicitura "volume insufficiente" sugli scontrini, ancora una volta allineandosi ai dicta più volte espressi da questa Corte di legittimità. L'evenienza verificatasi nel caso in esame (in cui la misurazione dava esito positivo nonostante la comparsa della scritta "volume insufficiente") non è estranea, infatti, alla casistica giudiziaria e questa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato (cfr. Cass. Pen. sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258179; Cass. Pen. n. 22239 del 29/1/2014, Rv. 259214, quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente; Cass. Pen. n. 22604 del 4/4/2017, M. R., Rv. 269978).

4. Anche il secondo motivo è infondato, pur dovendosi correggere l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'aumentare, per l'aggravante dell'orario notturno, la sola pena pecuniaria. Il primo giudice, in realtà, ha fatto corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-sexies, che prevede per tale ipotesi l'aumento della sola ammenda. L'errore, però, è irrilevante, poiché già in primo grado il Tribunale aveva ritenuto la pena congrua in relazione alla condotta accertata, ancorando il giudizio alla prossimità del tasso riscontrato ai valori minimi della soglia successiva.

L'argomento che attinge direttamente ai criteri legali di cui all'art. 133 c.p., non è stato efficacemente aggredito in sede di appello (avendo in quella sede la difesa richiamato la correttezza del comportamento tenuto durante l'accertamento, la circostanza che questo fosse stato effettuato nel corso di un normale controllo e non di un incidente stradale o di una condotta di guida irregolare; la lievità dei sintomi rilevati) e i giudici territoriali hanno ritenuto l'assenza di elementi positivi di valutazione, ritenendo dunque recessivi quelli offerti a difesa, avendo espressamente smentito la asserita lievità dei sintomi rilevati dagli accertatori, nel giudizio di adeguatezza del trattamento sanzionatorio (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, cfr. Cass. Pen. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826, in cui si è precisato che, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis c.p., non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; Cass. Pen. sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 26847; e, più recentemente, Cass. Pen. sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, D. C., Rv. 275057, in cui si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022.

 

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