Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8443 del 14 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8443 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Indicazione assente nel verbale - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere fornita mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bolzano - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato U. D. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2-bis (fatto del (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) quanto segue.

I) Violazione di legge, per avere il Giudice ritenuto sufficiente la prova "a posteriori", tramite annotazione di p.g. integrativa a distanza di più di due settimane dall'evento, del fatto che l'accertatore aveva reso edotto l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., mentre la legge prevede la verbalizzazione immediata di tali attività e il divieto di testimonianza di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4.

II) Violazione di legge, per avere il Giudice ritenuti soddisfatti i requisiti di cui all'art. 14, comma 1, in combinazione con il D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18-bis, comma 1, poiché l'imputato era stato invitato dagli agenti a dichiarare la lingua materna la prima ed unica volta solamente con verbale del 4.11.2019, in concomitanza con il sequestro dell'autoveicolo e con il ritiro della patente di guida, a distanza di dieci giorni dall'evento e dagli accertamenti sulla persona, mentre tale richiesta dovrebbe essere fatta prima del compimento di qualsiasi atto posto in essere nei confronti di una persona presente, a pena di nullità assoluta degli atti.

3. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste ulteriormente sugli aspetti di nullità e inutilizzabilità evidenziati nel ricorso principale, ed in particolare: sul divieto di testimonianza degli agenti di p.g. ex art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 62 c.p.p. in punto di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.; sulla illogicità della mancata redazione del verbale di accertamenti urgenti sulle persone nell'immediatezza dei fatti a causa delle condizioni cliniche del conducente, circostanza che non combacia con le tempistiche della vicenda, con l'anamnesi del prevenuto eseguita nel nosocomio di (OMISSIS) e con l'aver proceduto al controllo tramite precursore; sulla mancanza di accertamento in ordine all'attendibilità della testimonianza di secondo grado del funzionario di polizia; sull'omessa richiesta preventiva di quale fosse la lingua madre del prevenuto e conseguente nullità assoluta degli atti eseguiti prima del 4.11.2019, ivi compresi gli accertamenti invasivi sulla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la scelta del rito abbreviato preclude la possibilità di far valere la nullità denunciata. Nella specie trova, infatti, applicazione l'art. 438 c.p.p., comma 6-bis (specificamente richiamato dall'art. 464 c.p.p., comma 1, trattandosi nel caso di rito abbreviato chiesto a seguito di opposizione a decreto penale emesso il 7.1.2020), introdotto dalla L. n. 33 del 2019, art. 1, comma 1, lett. c), (vigente dal 20 aprile 2019), ai sensi del quale la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

Si tratta di novella normativa che ha recepito il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, secondo cui la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959 - 01; v. anche Sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609). Difatti, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così Sez. Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021).

Peraltro, per quanto attiene al dedotto divieto di testimonianza ex art. 195 c.p.p. dell'agente di p.g., è appena il caso di rilevare che nel caso non si pone un problema di divieto di testimonianza indiretta delle dichiarazioni acquisite dall'agente di polizia giudiziaria, trattandosi semmai di una situazione processuale in cui risulta acquisita la testimonianza diretta dell'agente circa un fatto cui egli aveva personalmente assistito, nell'ambito di una situazione operativa di sicura urgenza. Infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 - 01).

2. Il secondo motivo, sulla dedotta nullità assoluta per mancato invito all'imputato a dichiarare la lingua materna, è infondato.

A norma di legge, l'invito in questione deve essere fatto a seguito di esecuzione di una misura ovvero alla persona destinataria di un atto, ed in tale nozione non può essere ricondotto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 cit., che è un avviso orale (e non scritto) da fare senza necessità di formule sacramentali (cfr. Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825), sicché ciò che rileva è che esso sia compreso dal destinatario; il che nel caso è indubbio, visto che l'imputato è cittadino italiano, sia pure di lingua tedesca, quindi bilingue.

Analogo discorso vale per le analisi del sangue, risultando dalla sentenza che il consenso al prelievo ai fini forensi veniva rilasciato sia in italiano che in tedesco, per cui nel caso non si è concretizzata alcuna lesione del diritto di difesa, con specifico riferimento alla non immediata indicazione della lingua materna.

Per il resto, la sentenza impugnata ha dato atto che l'imputato, con verbale del 4.11.2019, veniva invitato a indicare la sua lingua madre e che tutti gli atti pertinenti venivano, quindi, redatti in tale lingua, con la conseguenza che nessuna nullità può dirsi integrata nel caso di specie, dovendosi ritenere che la detta nullità sia invocabile solo qualora, fatta la dichiarazione, gli atti non siano redatti nella lingua dichiarata.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.

 

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