Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 837 del 13 gennaio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 837 del 13/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento - Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso i dati sintomatici rilevati al momento del fatto e dall'accertamento compiuto sulle sole urine, senza che sia necessario espletare analisi su campioni di due diversi liquidi biologici dell'imputato.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 02.12.2020, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Pavia, resa in data 18.02.2020, che aveva condannato B. F. per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 1-bis, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.

2.1 Con il primo si deduce la violazione degli art. 191 e 192 c.p.p., in tema di valutazione della prova, non potendosi ritenere dimostrato che il B. fosse alla guida in stato di alterazione da stupefacenti. La difesa rileva che, non essendo sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, occorrendo, invece, che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe e non essendo stati effettuati specifici esami ematici, non può ritenersi sufficiente l'esito positivo degli esami tossicologici e il riferimento ad altri dati quali il forte stato di agitazione e l'avvenuto sinistro stradale, che nulla provano in ordine all'alterazione psicofisica al momento dell'accertamento e, dunque, al momento della guida, anche in considerazione della lunga permanenza della sostanza rinvenuta all'interno dei reperti biologici.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta esistenza dell'aggravante di aver provocato un sinistro stradale in quanto il B., nell'occasione, si era limitato a tamponare leggermente la vettura che lo precedeva, provocandole un danno assolutamente minimo. Non sarebbe, inoltre, provata l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra il sinistro e lo stato di alterazione del ricorrente.

2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 187 C.d.S., comma 1-bis, in quanto il giudice, nonostante il giudizio di prevalenza delle attenuanti, ha disposto l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida omettendo di considerare che la circostanza aggravante, in quanto ritenuta minusvalente nel giudizio di bilanciamento, non può spiegare alcun effetto, con conseguente illegittimità della statuizione.

3. Il Sostituto procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. In data odierna, la difesa di B.F. ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali chiede che si rilevi la intervenuta prescrizione del reato e, in subordine, che vengano accolti i motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

2. In via preliminare, non possono essere prese in considerazione le conclusioni rassegnate dal ricorrente in quanto l'atto è stato trasmesso solo in data odierna e pertanto è inammissibile in quanto tardivo ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo stato depositato entro il quinto giorno antecedente all'udienza (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895 - 01). In ogni caso, la inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione in merito alla prescrizione del reato alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), ricci, Rv. 266818 - 01).

3. Passando all'esame del ricorso, il primo motivo è manifestamente infondato perchè generico non confrontandosi con la sentenza impugnata che, con motivazione esaustiva, ha dato conto della sussistenza della prova del reato contestato. La due conformi sentenze di merito hanno, infatti, evidenziato che, oltre all'esito positivo dei test tossicologici, la circostanza che il ricorrente, non solo avesse assunto sostanze stupefacenti, ma si fosse altresì posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, risultava chiaramente confermata dalle specifiche modalità del fatto e dalla condotta tenuta dall'imputato che, come riferito dagli agenti operanti, si trovava in evidente stato confusionale e aveva causato un incidente dopo aver tentato la fuga dalla pattuglia che lo inseguiva per aver sorpassato alcuni autoveicoli in contromano su un cavalcavia. La motivazione offerta sul punto dai giudici di merito si presenta ineccepibile e del tutto in linea con gli orientamenti di legittimità richiamati dalla stessa difesa, secondo i quali ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (da ultimo, Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140 01). Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel ricorso, si evince, sia dall'imputazione che dalla pronuncia di prime cure, che il B. era stato sottoposto non solo ad analisi delle urine ma anche ad analisi ematochimiche. In ogni caso, è sufficiente rammentare il consolidato principio di diritto, che il collegio intende ribadire, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici e deve, pertanto, ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402).

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato essendo, ormai, assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620; Sez. 4, n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712); inoltre, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557). Nel caso di specie, la descrizione della dinamica dell'incidente, la condotta di guida assolutamente sconsiderata e la carenza di attenzione, messe in evidenza dalla pronuncia impugnata, appaiono più che sufficienti ad integrare l'aggravante in parola.

5. Infine, anche l'ultimo motivo si palesa del tutto privo di pregio atteso che la revoca della patente di guida, nel caso di ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, essendo prevista obbligatoriamente ex lege, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla indicata aggravante. Il giudizio di comparazione che determina l'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa dunque venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e ciò anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, poichè, anche in tal caso, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 187 C.d.S., comma 2-bis, non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318 01; Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Luongo, Rv. 262446 - 01; Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv. 259232 - 01).

6. Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022.

 

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