Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5119 del 14 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5119 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Prove etilometriche - Mancata corrispondenza tra l'orario di esecuzione della seconda prova e quello di chiusura del verbale del compimento di accertamenti urgenti - In assenza di difetti di funzionamento del dispositivo, lo scarto di pochi minuti tra l'orario di esecuzione della seconda prova etilometrica stampigliato nello scontrino che risulta eseguita in orario successivo a quello di chiusura del verbale del compimento di accertamenti urgenti non si ripercuote sull'attendibilità degli esiti del test.


RITENUTO IN FATTO

   1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua vetere che aveva riconosciuto (Soggetto A) colpevole del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett.b) e co. 2 sexies Codice della Strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed € 1.200,00 di ammenda.

   2. Nel riconoscere la correttezza dell'iter motivazionale del giudice di primo grado assumeva nel merito che le prove alcolimetriche erano intervenute nel rispetto delle regole previste dalla legge e dalla disciplina regolamentare, che la discrasia tra l'orario di effettuazione della seconda prova e quello di chiusura del verbale era verosimilmente dipesa da un errore di compilazione, come riferito dal teste verbalizzante, e che il termine di prescrizione non era ancora maturato.

   3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato quattro motivi di ricorso.
   3.1 con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla riconosciuta utilizzabilità dell'esame alcolimentrico a fronte di una seconda prova che risultava eseguita in orario successivo a quello di chiusura del verbale di operazioni di accertamenti urgenti, fondando il giudizio di responsabilità del conducente su un possibile errore di compilazione; con una seconda articolazione denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche; con una terza articolazione lamenta il travisamento della prova in relazione alla correttezza degli esami alcolimetrici eseguiti, al funzionamento dell'apparecchiatura, alla possibile interferenza di profili patologici del conducente o di ulteriori elementi tali da escludere l'elemento soggettivo del reato; con una quarta articolazione lamenta il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data anteriore alla definizione del procedimento in appello.

RITENUTO IN DIRITTO

   1. Il ricorso è manifestatamente infondato e va dichiarato inammissibile.
   Invero i motivi sopra richiamati risultano tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite violazioni processuali o carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

   2. Invero quanto al motivo che denuncia un vizio afferente alla valutazione della prova lo stesso non si confronta con la circostanza, evidenziata dai giudici di merito, che da un lato l'orario di esecuzione della seconda prova risulta del tutto coerente con l'orario di chiusura del verbale del compimento di accertamenti urgenti (in presenza di uno scarto di pochi minuti), e dall'altro che la discrasia rilevata dal ricorrente, lungi da ripercuotersi sulla attendibilità degli esiti del test, appare frutto di una discrasia tra l'orario fornito dall'apparato alcolimetrico (che risulta stampigliato nello scontrino) e quello rilevato manualmente dal verbalizzante, la cui testimonianza è stata appunto assunta in merito a tale scarto temporale (sull'ammissibilità del ricorso alla memoria del verbalizzante in materia di accertamenti alcolimetrici cfr. da ultimo sez.4, 6.2.2019, Minigrilli, Rv. 275148; 21.1.2020, Ballori Franco, Rv. 278287).

   3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso per avere i giudici di merito sostenuto, con ragionamento che non ha formato oggetto di specifico motivo di doglianza, che le prove erano state eseguite regolarmente, che non risultavano difetti di funzionamento del dispositivo per la rilevazione della condizione di ebbrezza e che non erano stati dedotti né provati fattori in grado di interferire sulla corretta rilevazione dell'alcoltest, in presenza di due prove che avevano fornito un risultato del tutto coerente con i tempi e i modi di acquisizione, richiamando all'uopo la giurisprudenza in merito all'assolvimento dell'onere probatorio (sez. 4, 15.12.2020 Ibnezzayer Ahmed, Rv. 280958 in relazione al funzionamento dell'etilometro, 5.12.2019, Frizzi Franco, Rv. 278028 in relazione a compatibilità dell'assunzione con patologie o assunzione di farmaci).

   4. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile in quanto il giudice di merito ha fornito adeguato e motivato conto delle ragioni per cui ha inteso escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in assenza di profili di meritevolezza da valutare.

   5. Alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado poi il termine prescrizionale poi non era ancora maturato, atteso che al termine prescrizionale ordinario per i reati contravvenzionali, indicato dall'art. 157 cod. proc. pen. in quattro anni, deve essere sommato un altro anno in ragione degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. proc. pen. tenuto conto, tra l'altro, della sentenza di primo grado pronunciata in data 13.2.2019.

   6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, meglio precisata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per mancanza di colpa.

P.Q.M.

   Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022.

 

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