Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 48632 del 22 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48632 del 22/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Positività dedotto test delle urine - Le tracce di cannabinoidi nelle sole urine non consente di esprimere un giudizio di attualità della condizione di alterazione per l'assunzione pregressa di sostanze stupefacenti, proprio per l'impossibilità di misurarne la quantità e l'epoca di assunzione della sostanza drogante, ed appare illogico fondare la positività dagli elementi sintomatici del conducente e dalla sua condotta di guida spericolata.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, pronunciata in data 23.6.2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta assorbita la contravvenzione di cui al capo 2 (art. 187 comma 1 e comma 1 bis C.d.S.) nel delitto di cui all'art. 589 bis comma 1 e 2 c.p., rideterminava la pena nei confronti di (Soggetto 1) in anni due mesi otto di reclusione, condannandolo altresì alle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.

2. Con riferimento al motivo di doglianza concernente la responsabilità penale rilevava che la colpa concorrente del conducente del veicolo antagonista, che aveva operato manovra di svolta verso sinistra immettendosi sulla strada privilegiata percorsa dal (Soggetto 1), non costituiva una causa sopravvenuta da sola idonea ad escludere la relazione causale tra la condotta di quest'ultimo e l'evento, che era consistito nella morte del passeggero del veicolo da questo condotto per i gravi traumi toracico-addominale e cranio-encefalico che erano conseguiti alla collisione, in quanto la ragione prevalente del sinistro era consistita nella condotta di guida dello stesso (Soggetto 1) che si era approssimato all'intersezione a velocità elevatissima, senza rallentare e senza tentare manovre di emergenza lungo un'arteria caratterizzata da assenza di illuminazione. Assumeva inoltre che il (Soggetto 1) versava in condizione di alterazione da sostanze stupefacenti in quanto il test delle urine era risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina, mentre il rilievo presuntivo di una condotta così avventata costituivano riscontro alla ricorrenza di una siffatta condizione di alterazione. Escludeva altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio motivazionale in ordine alla prova della velocità tenuta dal (Soggetto 1), in ragione delle modalità del sinistro e del fatto che il veicolo del (Soggetto 1) era stato distrutto dalle fiamme così da non consentire l'accertamento del preciso punto in cui si era verificata la collisione e della eventuale attuazione di manovre di emergenza.

3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione in punto di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato e della attualità al momento del sinistro della condizione di alterazione, tenuto conto del fatto che la positività era stata riscontrata sulla base del solo esame delle urine (mentre quello del sangue era inutilizzabile in ragione della confusione con altro campione) e che non era stato acquisito alcun elemento di riscontro, neppure di carattere sintomatico, della persistenza della condizione di alterazione al momento della condotta di guida, tenuto conto del fatto che metaboliti dello stupefacente potevano permanere nei liquidi biologici per qualche giorno. Con un terzo motivo di ricorso la difesa del (Soggetto 1) deduce violazione di legge e vizio motivazionale anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di un argomentare assertivo e circolare, il quale da una parte valorizzava il comportamento processuale, lo stato di incensuratezza e le stesse modalità della condotta, ma dall'altra ne escludeva la valenza ai fini del beneficio per essere stati tali elementi valorizzati nella determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata i quali si presentano del tutto logici e privi di contraddizioni nell'escludere profili di interruzione del rapporto di causalità tra la condotta del conducente (Soggetto 1) rispetto all'evento dannoso e nell'accertamento della causalità della colpa allo stesso ascritta e, in concreto accertata, tenuto conto del potere salvifico di una condotta di guida più diligente e rispettosa degli obblighi sullo stesso gravanti in termini assoluti (velocità accertata in misura considerevolmente superiore al limite di legge) e relativi (comportamento da tenere in prossimità degli incroci, obblighi di moderare la velocità in particolari situazioni, capacità di arrestare il veicolo in presenza di situazioni di prevedibile pericolo).

2. La sentenza in esame risulta conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte in ordine al c.d. principio dell'affidamento, espressione del più generale principio, costituzionalmente enunciato, della responsabilità penale personale dell'imputato, temperato dalla regola dell'auto-responsabilità.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri da circolazione stradale ha affermato che il principio dell'affidamento trova un temperamento nel principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite generale della prevedibilità ed evitabilità del caso concreto (ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, T., Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, M., Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, B., Rv. 272223).

2.1 Il principio di cui si discute, più in generale, "costituisce una particolare accezione del più generale principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe il risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze" (Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, M., Rv. 269997).

2.2 La possibilità di fare affidamento sulla condotta diligente altrui viene meno allorquando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia concretamente e ragionevolmente prevedibile l'inosservanza delle regole cautelare da parte degli altri utenti della strada. Il giudizio di prevedibilità, anche in questo caso, deve essere svolto dal giudice ex ante, avendo come parametro di riferimento la condotta del c.d. agente modello razionale, tenendo conto di tutte le circostanze Spa zio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.

3. Orbene, nel caso che ci occupa non sussiste alcun dubbio sul fatto che il (Soggetto 1) si sia trovato a fronteggiare un rischio prevedibile e governabile con l'uso della ordinaria diligenza e del rispetto delle regole cautelari disattese, se solo si considera che il ricorrente procedeva in prossimità di un incrocio, in tempo di notte, in strada priva di adeguata illuminazione e in assenza di segnaletica orizzontale ad una velocità accertata in misura di oltre il doppio di quella consentita laddove avrebbe dovuto prospettarsi, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, il rischio di interferenza con altro autoveicolo pure proveniente da direttrice di marcia gravata dall'obbligo di precedenza.

Sul punto il motivo di ricorso omette del tutto di confrontarsi con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, prospettando una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, già adeguatamente vagliata e disattesa con motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti.

4. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso concernente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 589 bis comma 2 c.p. per essersi il (Soggetto 1) posto alla guida in condizioni di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

4.1 Invero il giudice di appello fonda il riconoscimento della circostanza aggravante della guida in condizione di alterazione a seguito dell'assunzione di sostanza stupefacente sulla base dell'accertata positività ai cannabinoidi del campione di urina esaminato, nonché sul riscontro fondato sulla condotta di guida dell'imputato, caratterizzata da profili di spericolatezza. La motivazione presenta profili di illogicità e si pone in contrasto con la giurisprudenza del giudice di legittimità sul punto.

4.2 Sotto un primo profilo risulta pacifico nella giurisprudenza del S.C. che lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi della precedente assunzione. Di talché è stato riconosciuto sufficiente, a tale fine, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da "pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish" (sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, G., Rv. 270929; sez. 4, n. 6995 del 9/01/2013, N., Rv. 254402), ma è stato escluso che lo stato di alterazione possa essere dimostrato solo attraverso l'esame delle urine, giacche dalla quantità di etanolo in esse presenti non è possibile inferire ne la quantità di alcol ematico - dato giuridicamente rilevante - ne' l'epoca di assunzione della sostanza alcolica (sez. 4, n. 49717 del 4/11/2014, M, Rv. 261179), valutazione che può essere estesa alle sostanze stupefacenti laddove secondo i principi sopra evidenziati, il dato della presenza di tracce di stupefacente nelle urine deve necessariamente essere attualizzato al momento della condotta, mediante la valorizzazione di eventuali indici sintomatici, "ove si consideri che l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto".

5. Orbene premesso il condivisibile e costante insegnamento del S.C. secondo il quale il mero dato delle urine non consente, da solo, di esprimere un giudizio di attualità della condizione di alterazione per l'assunzione pregressa di sostanze stupefacenti, proprio per l'impossibilità di misurarne la quantità e l'epoca di assunzione della sostanza drogante, il giudice distrettuale si è posto ad evidenziare quali sono gli elementi sintomatici a riscontro dell'indizio fornito dalla presenza di tracce di cannabinoidi nelle urine (si indicano infatti "stato di euforia, di forte eccitazione, depressione delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi"), ma ha del tutto omesso di indicare se tali elementi sintomatici fossero stati accertanti sulla persona del (Soggetto 1), sia in sede di verbalizzazione degli accertamenti urgenti sulla persona, sia nel corso della istruttoria dibattimentale, a sostegno della prospettazione accusatoria che assume la ricorrenza dello stato di alterazione da cannabinoidi (rilevante ai fini della ipotesi aggravata di cui all'art. 589 bis comma 2 c.p.).

5.1 La sentenza appare pertanto illogica laddove, dopo avere passato in rassegna i possibili indici sintomatici di una condizione di alterazione da stupefacenti, omette qualsiasi riferimento specifico alla fattispecie in oggetto, per concludere che in definitiva l'esame delle urine deve ritenersi sufficiente (circostanza questa esclusa dalla giurisprudenza di legittimità atteso che anche il precedente richiamato nella sentenza impugnata richiede in aggiunta la presenza di indici sintomatici dello stato di alterazione), laddove tale dato era confortato da una condotta di guida spericolata.

L'argomento introdotto dal giudice distrettuale appare motivato in termini talmente minimali da non consentire il superamento del vaglio di logicità, atteso che, in assenza della valorizzazione degli elementi sintomatici inerenti alla persona del conducente, direttamente percepiti dal personale di PG ed eventualmente indicati nel verbale di accertamento, la mera condotta di guida del (Soggetto 1), improntata ad una velocità particolarmente elevata, ma priva di profili di abnormità, costituisce un dato del tutto neutro, in quanto equivoco e dal significato non concludente ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione del conducente.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione alla ricorrenza della ipotesi aggravata di cui all'art. 589 bis comma 2 c.p. con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio, risultando assorbito nella pronuncia di annullamento il terzo motivo di doglianza concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui eventuale riconoscimento è condizionato dalla preliminare verifica dell'effettiva oggettività del fatto reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2022.

 

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