Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 48229 del 20 dicembre 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48229 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Incidente stradale - Lesioni personali - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - Istituto della particolare tenuità del fatto - Argomentazioni - La Corte territoriale deve argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di (Omissis), con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di (Soggetto 1) per le fattispecie di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 189, commi 6 e 7, (c.d. "C.d.S.") e per lesioni personali colpose giudicate guaribili in sette giorni (commessi il (Omissis)).
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto integrate le lesioni personali, anche con riferimento al nesso eziologico tra l'urto verificatosi tra le vetture condotte dall'imputato e dalla persona offesa e le lesioni personali subite da quest'ultima, oltre che le fattispecie di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, in riferimento ai relativi elementi soggettivi. La censura invoca infine una declaratoria di improcedibilità per le lesioni personali, in ragione di una remissione tacita della querela, ovvero una pronuncia di estinzione del reato, ex art. 162-ter c.p., per l'intervenuta condotta riparatoria.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al rigetto dei motivi d'appello prospettanti l'eccessività della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p..
Quanto all'ultimo profilo, in particolare, la Corte avrebbe errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta tenuta, essendo l'imputato fuggito dopo il sinistro, e dai precedenti penali.
3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa C. F., e la difesa hanno discusso e concluso, rispettivamente, per l'inammissibilità del ricorso e per l'accoglimento delle doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sola censura deducente la violazione dell'art. 131-bis c.p. è fondata, con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria, mentre infondato si mostra il primo motivo di ricorso.
2. Circa il detto primo motivo, difatti, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto accertato il nesso eziologico tra l'urto avvenuto tra le due vetture, causato dal mancato rispetto da parte dell'imputato delle regole inerenti al diritto di precedenza nella circolazione stradale, e le lesioni personali subite dalla persona offesa in ragione delle emergenze del referto di pronto soccorso, ancorché redatto dopo due giorni dal sinistro, e della compatibilità tra lesioni e modalità di verificazione dell'incidente. Lo stesso dicasi in merito alle fattispecie omissive di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, anche in ordine ai relativi elementi soggettivi, avendo la Corte territoriale peraltro ritenuto accertata l'effettiva percezione da parte di (Soggetto 1) di una situazione di danno alla persona, avendo egli comunicato alla persona offesa dopo l'urto, tramite i finestrini delle due vetture, la sua intenzione, immediatamente attuata, di allontanarsi repentinamente, così omettendo di fermarsi oltre che di prestare soccorso.
2.1. Si mostrano invece inammissibili le altre censure di cui al primo motivo di ricorso.
2.2. Il ricorrente, in primo luogo, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata circa la mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni personali, ex art. 161-ter c.p., per aver la Corte territoriale escluso l'operatività dell'istituto, nella specie, in ragione della prova della corresponsione in favore della persona offesa danneggiata (da parte della compagnia assicuratrice) dei soli danni materiali.
2.3. Parimenti inammissibile è la censura con la quale si deduce l'erronea mancata declaratoria d'improcedibilità per le lesioni personali in ragione di una remissione tacita della querela che il ricorrente vorrebbe ravvisare in un non ben definito comportamento della persona offesa e, sostanzialmente, per quanto percepibile dal ricorso ma solo all'esito della discussione in udienza, per non essersi ella costituita parte civile quale danneggiata dal reato.
L'ipotesi di cui innanzi, caratterizzata dalla mancata costituzione di parte civile del danneggiato dal reato (in ipotesi di identificazione con la persona offesa), difatti, non è assimilabile a quella, neanche prospettata nella specie dal ricorrente, caratterizzata dalla mancata comparizione del querelante all'udienza ancorché previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (per tale diversa ipotesi, integrante remissione tacita di querela, si veda Sez. 2, n. 8101 del 29/11/2019, dep. 2020).
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato in termini di violazione dell'art. 131-bis c.p. (con assorbimento dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria), avendo la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto argomentando solo in ragione dell'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dopo il sinistro e dai precedenti penali dell'imputato.
3.1. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., è difatti configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - con riferimento ad ogni fattispecie criminosa e il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (ex plurimis, Sez. U, 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266590).
3.2. Ne consegue l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo. Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133 c.p., comma 1, al quale invece rinvia l'art. 131-bis c.p., comma 1, bensì nel medesimo art. 133 c.p., comma 2.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di (Omissis) (che farà applicazione del principio di cui al precedente paragrafo 3.2.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di (Omissis). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
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