Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 46085 del 6 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 46085 del 06/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 140 del Codice della Strada e art. 589-bis - Omicidio stradale - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Cause di esclusione - In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7 del c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ma ciò non può valere per fattori esterni che costituiscono l'in se’ della condotta colposa addebitata all'agente, quale l'abbagliamento dei raggi solari che, in maniera del tutto naturale e prevedibile, riduce la visibilità della conducente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.9.2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata, ha concesso a (Soggetto 1) il beneficio della non menzione, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità della medesima in ordine al reato di cui all'art. 589-bis c.p., per avere colposamente investito con la propria autovettura il pedone (Soggetto 2), in prossimità di attraversamento pedonale, cagionandone il decesso (fatto del 27.12.2018).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 7.

Si deduce che il concorso della vittima nella causazione dell'evento si evince dal fatto che la Corte territoriale ha accertato che il pedone è stato colpito quando si trovava ad una distanza da 4 a 18 metri antecedenti alle strisce pedonali e quasi al termine dell'attraversamento della corsia di pertinenza dell'autovettura, dovendosi da ciò desumere che se il pedone avesse attraversato la strada sulle strisce pedonali, non ci sarebbe stato neppure alcun urto, dato che costui si sarebbe trovato più avanti rispetto alla vettura e non si sarebbe neanche trovato nella corsia di competenza del veicolo condotto dalla ricorrente. Neanche è stato adeguatamente considerato il fattore concausale, costituito dall'abbagliamento del sole, posizionato a bassa quota e precisamente a 20 gradi. Sul punto, la Corte di merito ha erroneamente affermato che tale fattore esterno non potrebbe essere valorizzato ai fini dell'applicazione dell'attenuante, comprimendo oltremodo l'ambito applicativo della norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.

3. In particolare, non è giuridicamente corretto il rilievo secondo cui l'attraversamento pedonale della vittima effettuato al di fuori delle strisce pedonali avrebbe contribuito alla causazione dell'evento.

Invero, l'eventuale concorso della vittima, rilevante ai sensi dell'art. 589-bis c.p., comma 7 deve essere valutato in relazione al fatto per come avvenuto e non sulla base di un ipotetico e diverso comportamento della persona offesa (attraversamento qualche metro più avanti, sulle strisce pedonali).

Nel caso di specie, secondo i giudici di merito, la condotta colposa attribuita alla prevenuta, certamente causativa dell'evento mortale, è consistita nel non avere avvistato il pedone ed averlo investito in pieno, procedendo a velocità superiore ai limiti, su tratto di strada rettilineo ed in pieno giorno, a causa di distrazione ovvero per visuale disturbata dai raggi solari: fattori che hanno determinato l'incidente, rispetto ai quali - come logicamente osservato dalla Corte territoriale - si palesa del tutto ininfluente la circostanza che il pedone aveva attraversato la sede stradale a pochi metri di distanza dalle strisce pedonali. Peraltro, come già osservato, l'eventuale contributo causale della vittima, ai fini che qui rilevano, non può che essere valutato in relazione al comportamento della stessa al momento dell'incidente, e non facendo riferimento ad un possibile diverso comportamento, in ipotesi idoneo a scongiurare l'evento, aspetto quest'ultimo che, peraltro, nel ricorso in disamina viene evocato su un piano meramente astratto e congetturale.

4. Per quanto riguarda, invece, la censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato il fattore concausale costituito dall'abbagliamento del sole, si deve osservare che l'argomentazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata è corretta in diritto.

E' vero che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, in tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis c.p., comma 7, che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Rv. 281559 - 01).

Ciò, tuttavia, non può valere per fattori esterni che costituiscono l'in se’ della condotta colposa addebitata all'agente, perché altrimenti, come condivisibilmente osservato nella sentenza impugnata, si andrebbe a legittimare l'attenuante in parola tutte le volte in cui vi siano condizioni ambientali e oggettive già contemplate dal codice della strada al fine di imporre al conducente determinati comportamenti di maggiore prudenza, attenzione e diligenza.

Nel caso in disamina, il nucleo centrale dell'addebito ascritto all'imputata, sotto il profilo causale e colposo, sta proprio nel non aver tenuto una velocità adeguata, ed in particolare nel non averla ridotta in relazione alle condizioni ambientali che la imponevano, con specifico riferimento all'abbagliamento dei raggi solari che, in maniera del tutto naturale e prevedibile, riducevano la visibilità della conducente; tale situazione, come noto, impone al conducente l'obbligo di rallentare la velocità al massimo e, occorrendo, anche di fermarsi al fine di evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo come quella realizzatasi nel caso di specie. In tal senso, la condotta colposa della prevenuta assorbe completamente il profilo causale dell'evento e non consente di attribuire al menzionato fattore naturale (raggi solari abbaglianti) una valenza causale concorrente, valorizzabile per ritenere integrata l'invocata circostanza attenuante dell'art. 589-bis c.p. comma 7.

Si deve, piuttosto, conclusivamente affermare che l'evento mortale è stato conseguenza esclusiva di un comportamento particolarmente imprudente e negligente della (Soggetto 1), avuto riguardo alla menzionata situazione ambientale sfavorevole, che in concreto le avrebbe imposto di tenere la condotta alternativa lecita dianzi accennata.

5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 6 dicembre 2022.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale