Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 42046 del 8 novembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42046 del 08/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - intervallo temporale tra la guida incriminata e la prova - Incide sulla validità del rilevamento alcolemico - Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico, anche se un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di fattispecie penali dell'art. 186 C.d.S, rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari, senza aggiungerne altri, per ottenere il risultato di "prova sufficiente" dell'accusa poiché tale prova è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S. comma 2 bis, ha rideterminato ha pena in mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, confermando nel resto la condanna.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al travisamento della prova decisiva, rappresentata dal mancato rilievo di segni patognomonici da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto e del significato tecnico scientifico della curva di Widmark, quale criterio per tarare il momento di picco e decrescita del livello alcolemico nel sangue descritto dal consulente di parte.

Osserva che l'imputazione si fonda sull'accertamento del tasso alcolemico con due misurazioni eseguite a distanza di circa un'ora dal momento della guida, con risultati rispettivamente di 1,86 g/l alla 19,50 e 1,82 g/l alle ore 20,00; l'incidente era avvenuto verso le ore 18,45 quando era intervenuto il 118 i cui operatori nella scheda di intervento non avevano evidenziato elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (prova negletta dal giudice di primo grado, travisata e non adeguatamente valutata dai Giudici di appello) mentre solo gli agenti della polizia municipale intervenuti successivamente avevano constatato una situazione indicativa dell'ebbrezza alcolica.

Il ricorrente deduce la erroneità e illogicità del ragionamento della Corte territoriale che non ha tenuto in conto le fasi metaboliche e gli elementi offerti dalla consulenza della difesa idonei a indurre il ragionevole dubbio che al momento dell'incidente l'alterazione non fosse al di sopra della soglia di punibilità. Su tale aspetto la Corte di appello non si è confrontata, di qui il vizio di motivazione sul punto.

3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

3.1.L'Avv. Co. Br. ha presentato memoria e conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501).

1.2. In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694); e tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c) la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).

Quest'ultima affermazione, peraltro, non va intesa come indicatrice di una sorta di aritmetica delle prove: come se, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall'atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), fosse necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di "prova sufficiente" dell'accusa. Va infatti tenuto conto anche della distribuzione degli oneri probatori. Non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell'illecito. Ma tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell'imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti del fatto tipico.

1.3. Nella indicata prospettiva va intesa la motivazione della sentenza impugnata, che, lungi dal porsi in contrasto con i principi del libero convincimento e dell'assenza di prove legali, ha semplicemente ribadito gli insegnamenti dianzi accennati in ordine alla impossibilità di fondare un giudizio di ragionevole dubbio in ordine alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza sul mero dato costituito dal lasso temporale (più o meno breve), decorso tra la conduzione del veicolo e l'effettuazione delle prove alcolimetriche.

A fronte della regolare esecuzione delle due prove eseguite mediante etilometro, la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, ha indicato gli elementi di prova a carico del prevenuto e, nel contempo, ha sostanzialmente contrastato, sia pure succintamente, le argomentazioni del consulente tecnico di parte, nella parte in cui ha opinato che i risultati dell'alcooltest non possono essere letti con la lente delle variabili soggettive nelle tempistiche d'assorbimento dell'alcool. Si tratta della nota problematica della incidenza della cd. curva alcolimetrica che, prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere predicata in astratto o sulla base di meri indici di "verosimiglianza", perché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.

Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.

2. Ne consegue che le censure articolate dal ricorrente non colgono nel segno, posto che la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi che informano la distribuzione dell'onere probatorio rispetto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 186 C.d.S., fornendo adeguata risposta alle problematiche sottese al caso concreto sottoposto al suo esame.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 8 novembre 2022.

 

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