Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27580 del 15 luglio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27580 del 15/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 72 del Codice della Strada e artt. 624 e 625 C.P. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore - Furto di oggetti presenti all'interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica via - Esposizione a pubblica fede - Aggravante - Configurabilità - Configura l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto di oggetti presenti all'interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica via anche quegli oggetti che, anche se non parte integrante dell'automezzo, comunque ineriscono al suo comodo utilizzo costituendo, così, normale dotazione del veicolo, in quanto destinati al suo servizio.


RITENUTO IN FATTO

1. F. J. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2) e 7), ascrittogli per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di una pluralità di oggetti, custoditi all'interno di autovetture parcheggiate sulla pubblica via, delle quali forzava l'apertura.

2. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta la violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 625 c.p., n. 7, nonché il vizio di motivazione. Condividendo l'impostazione fatta propria dalla Corte territoriale secondo cui la sottrazione di ciò che costituisce normale dotazione dell'auto consente l'applicazione dell'aggravante, sostiene, nondimeno, che nessuno degli oggetti sottratti avesse siffatta caratteristica, non potendosi ritenere corredo del veicolo gli oggetti destinati al maggiore confort dell'autovettura ed esportabili, come il Tom Tom con relativo caricabatterie e il trasformatore da auto con relativo spinotto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Sulla questione della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto di oggetti presenti all'interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica via si sono formati, nella giurisprudenza di questa Corte, indirizzi diversi. Da un lato, si è sostenuta la sua sussistenza ogni qualvolta l'azione furtiva cada sugli oggetti custoditi nell'autovettura, quando essi costituiscano un suo accessorio o comunque, non siano facilmente trasportabili ovvero quando si tratti di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formino, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possano agevolmente essere portati con se’ dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/3/2015, Maccio, Rv. 263891, in una fattispecie in cui erano stati asportati "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/6/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 del 8/6/2015, Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/9/2015, Kalis, Rv. 264926 in relazione al furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 3/2/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul veicolo in sosta in area di parcheggio). Secondo l'orientamento più restrittivo, invece, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo allorquando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non vengono portati con se’ nel momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (Sez. 5, n. 30358 del 21/6/2016, Ahuman, Rv. 267466 in relazione ad un furto avente ad oggetto generi alimentari lasciati nell'abitacolo di un automezzo in sosta sulla pubblica via; Sez. 5, n. 44035 del 1/10/2014, El Abid, Rv. 262117 nell'ipotesi di un borsello sottratto da un autoveicolo parcheggiato).

2.1. Ora, la ratio della maggior tutela alle cose esposte alla pubblica fede per necessità o per consuetudine o per destinazione - come già osservato da questa Sezione - va ricercata nel fatto che esse sono prive della custodia da parte del proprietario, sicché la proprietà o anche il mero possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte di terzi. Per "pubblica fede", dunque, deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui, sul quale ripone la propria fiducia colui in quale deve lasciare la cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 1 febbraio 2008, PG/Demma, Rv.238742). Mentre, la necessità della esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 4, n. 45488 dell'8 luglio 2008, Valle, Rv. 241988), in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Essendo, allora, secondo questa impostazione "quello della necessità dell'esposizione delle cose alla pubblica fede un concetto astratto ed essenzialmente relativo, occorre un atto logico, da parte del giudice di merito, di valutazione del comportamento concreto del soggetto passivo in rapporto al detto concetto di necessità, secondo la comune accezione, distinguendolo da quelli di comodità o di trascuratezza nella custodia delle proprie cose. La necessità è dunque antinomica rispetto alla trascuratezza nella vigilanza. E che si tratti di due concetti contrapposti si trae da alcune pronunce in tema di furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. In tale evenienza si è infatti distinto tra oggetti costituenti parte integrante del veicolo, ovvero oggetti solo temporaneamente od occasionalmente lasciati nell'auto: nel primo caso, sussiste l'aggravante dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, nel secondo invece - ai fini della configurabilità dell'aggravante - va accertata la ricorrenza di una situazione di contingente necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità, si ripete, da intendersi in senso relativo e non assoluto, che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione appunto agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tale caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all'interno dell'autoveicolo (Sez. 5, n. 15386 del 6 marzo 2014, Rv.260216). La consuetudine riguarda invece l'uso generale e costante di lasciare le cose incustodite, e dunque un comportamento imprudente che però è conforme ad una pratica di fatto generale e costante" (Sez. 4 n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393, in motivazione).

2.2. Va rilevato che, nel caso di specie, il furto ha avuto ad oggetto uno spinotto MP3 con ricarica da auto, un TOM TOM con ricarica da auto e un trasformatore da auto con spinotto, che, seppure non formano parte integrante dell'automezzo parcheggiato sulla pubblica via, comunque ineriscono al suo comodo utilizzo, sicché deve ritenersi, come correttamente fa la Corte di appello, che essi costituiscano "normale dotazione del veicolo", in quanto destinati al suo servizio, essendo perciò, ancorché asportabili, rimessi quantomeno per consuetudine all'affidamento dei terzi.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2022.

 

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