Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 23670 del 17 giugno 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23670 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Modalità di accertamento - Il solo rinvenimento all'interno del veicolo di alcuni involucri di sostanza stupefacente di cui l'imputato ammette di fare uso saltuario senza che vengano effettuate prove attraverso strumentazione portatile esperibili in loco o esplicitati altri elementi sulle condizioni psicofisiche dell'imputato che lasciassero ritenere sussistente uno stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, rendono illegittimo l'invito rivolto al cittadino dall'autorità di sottoporsi ad accertamenti presso una struttura sanitaria.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ha assolto M. S. con formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8, accertato in (OMISSIS).
2. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 187 C.d.S., comma 8, sostenendo che si tratti di un reato di pericolo la cui ratio si fonda sulla tutela della corretta e sicura circolazione stradale, con anticipazione dell'area applicativa della condotta criminosa. In tale ottica, si assume, l'accertamento disposto dai commi 2 e segg. del medesimo articolo è funzionale a rendere nota l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo il procuratore ricorrente, il rinvenimento a bordo dell'autovettura dell'imputato di involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina costituiva di per sé ragione sufficiente a rendere legittima la richiesta rivolta dagli agenti al conducente del veicolo di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2-bis. Inoltre, nel caso in cui non sia possibile effettuare gli accertamenti di cui al comma 2, ossia accertamenti qualitativi non invasivi o prove attraverso apparecchi portatili, è possibile sottoporre la persona ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale per il tramite di apposita struttura sanitaria.
2.1. Nel caso in esame, gli operanti hanno proceduto al controllo a seguito di un comportamento del M. ritenuto sospetto; pur non costituendo esso un motivo da solo idoneo a costituire valido elemento alternativo rispetto agli accertamenti previsti dalla norma, il comportamento diretto a eludere il controllo, il rinvenimento della sostanza stupefacente nella disponibilità del conducente del veicolo e l'ammissione da parte dello stesso di fare uso di sostanze stupefacenti, integravano quel ragionevole motivo legittimante la richiesta di accertamenti più approfonditi ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'articolo in commento e, in caso di rifiuto, l'ipotesi penalmente rilevante contestata nel presente procedimento.
2.2. Il ricorrente ritiene, quindi, erronea l'applicazione della norma da parte del giudice, che ha considerato irragionevole il motivo a sostegno della richiesta di accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 187 C.d.S., e conseguentemente insussistente la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi a tali accertamenti, in assenza di una sintomatologia univoca dello stato di alterazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. L'art. 187 C.d.S., sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1). Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (comma 2). Quando tali accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo modalità specificamente previste (indicate dal comma 2-bis), prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo (fermi restando gli elementi utili già acquisiti secondo il comma 2), gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
1.2. Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra la contravvenzione di cui al comma 8, il che equivale a dire che per potersi configurare la condotta di reato è necessario che gli operanti, nell'avanzare la richiesta di accertamento, si siano attenuti al rispetto della procedura di legge, dovendo i cittadini essere preservati dal pericolo di atti arbitrari: l'accompagnamento presso una struttura sanitaria per la sottoposizione alle analisi del caso costituisce, infatti, una limitazione della libertà personale, consentita solo se prevista dalla legge.
2. Nella sentenza impugnata il giudice ha sostenuto l'illegittimità della richiesta formulata all'imputato dagli agenti di polizia in quanto la condotta che aveva indotto tale richiesta consisteva esclusivamente nel fatto che, all'interno del veicolo dell'imputato, fossero stati rinvenuti alcuni involucri di sostanza stupefacente del tipo, verosimilmente, eroina, di cui l'imputato aveva ammesso di fare uso saltuario.
2.1. Non essendo state effettuate prove attraverso strumentazione portatile, e non essendo stati esplicitati altri elementi sulle condizioni psicofisiche dell'imputato che lasciassero ritenere sussistente uno stato di alterazione, il giudice ha ritenuto illegittima l'intimazione rivolta degli operanti al conducente di acconsentire ad essere accompagnato presso un ospedale per accertamenti e, conseguentemente, insussistente la condotta tipica del reato contestato.
2.2. Tale interpretazione della norma deve ritenersi corretta in quanto lo stato di alterazione, pur non costituendo elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 187 C.d.S., comma 8, deve ritenersi presupposto di legittimità dell'invito rivolto al cittadino dall'autorità di sottoporsi ad accertamenti presso una struttura sanitaria. La condotta tipica del reato in esame si concreta nel rifiuto opposto alla richiesta della pubblica autorità di sottoporsi ad accertamenti per verificare la presenza nell'organismo di sostanze stupefacenti, legittimamente rivolta al conducente, secondo il disposto dell'art. 187 C.d.S., comma 2-bis, sia nel caso in cui gli accertamenti qualitativi non invasivi o le prove, anche attraverso apparecchi portatili, forniscano esito positivo, sia, alternativamente, quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Circostanza, quest'ultima, che non può concretarsi nel mero rinvenimento all'interno dell'autovettura di sostanze stupefacenti, ancorché il conducente abbia ammesso di farne uso saltuario, come avvenuto nel caso in esame, in assenza di qualsivoglia indicazione in merito al suo stato psico-fisico.
3. La pronuncia impugnata è rispettosa del principio interpretativo già affermato da questa Sezione, che ha escluso la legittimità dell'invito rivolto dagli agenti di polizia qualora non siano effettuate prove attraverso strumentazione portatile, ovvero non siano esplicitati altri elementi sullo stato dell'imputato che lascino ritenere uno stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In assenza di esito positivo dell'accertamento esperibile in loco, la pubblica autorità è tenuta ad esplicitare il ragionevole motivo in base al quale ritenga che il conducente possa essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti).
Anche la sentenza della Corte di legittimità menzionata a sostegno del ricorso afferma il medesimo principio, laddove precisa che la presenza di una sintomatologia dell'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti è "richiesta - e soltanto in alternativa all'assenza del diverso presupposto della positività dell'accertamento non invasivo - unicamente per procedere al prelievo di campione biologico presso struttura sanitaria" (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo, in motivazione).
4. Le argomentazioni appena esposte danno conto delle ragioni per le quali il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.
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