Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2201 del 19 gennaio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2201 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Pena detentiva convertita con i lavori di pubblica utilità - Interruzione del periodo della sanzione sostitutiva - La revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con ripristino della sanzione applicata inflitta per la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool comporta il ripristino della sola pena residua, computata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 17/12/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha disposto, nei confronti di V. B. R. O., la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata, per la durata di 86 giorni, in sostituzione della pena di 80 giorni di arresto e di 1.500,00 Euro di ammenda, con sentenza n. 47/17 in data 19/1/2017, con cui lo stesso V. B. era stato condannato per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c). Secondo il giudice, infatti, costui non ha completato il programma, come comunicato dall'UEPE di Milano.

2. V. B. R. O. propone ricorso avverso il predetto provvedimento deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58. Il giudice, una volta statuita la revoca della sostituzione dei lavori di pubblica utilità con ripristino della sanzione applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., avrebbe dovuto ripristinare la pena detentiva originariamente convertita con i lavori di pubblica utilità, prendendo atto delle 130 ore di lavoro pubblico non retribuito effettuate dal ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena residua, computata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività secondo il criterio di computo indicato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato.

Il Giudice dell'esecuzione ha ripristinato l'originaria pena principale, senza specificazione alcuna, conferendo efficacia ex tunc al provvedimento originario, senza ridurre la pena residua da scontare, per questa via ritenendo, implicitamente, che il lavoro sostitutivo prestato per un certo tempo dal V. B. non rilevasse. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca comporta il ripristino della sola pena residua, computata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, impregiudicata la configurabilità, nei congrui casi, dell'autonomo reato che la violazione abbia integrato, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 56, (Sez. 1, n. 42505 del 23/9/2014, Di Giannatale, Rv. 260131; Sez. 1, n 32416 del 31/3/2016, Bergamini, Rv. 267456). Diversamente ragionando, al comportamento inadempiente del condannato seguirebbero, almeno in via potenziale, e ingiustamente due concorrenti risposte sanzionatorie: da un lato, la sanzione penale per il reato commesso e, dall'altro, il prolungamento della durata della pena in espiazione, che dovrebbe essere scontata per l'intero, sommandosi al tempo di regolare esecuzione della pena sostitutiva. Pertanto, il ripristino della sanzione penale originaria deve valere, in carenza di diverse previsioni, soltanto per il futuro, dunque ex nunc, in dipendenza della natura comunque compressiva della sfera di libertà del condannato che le sanzioni para-detentive comportano, al pari del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla estensione della revoca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Monza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente agli effetti della revoca del lavoro di pubblica utilità sulla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022.

 

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