Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2177 del 19 gennaio 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 29/9/2020, ha assolto (soggetto A) dal reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, così riformando la pronuncia di primo grado che aveva invece ritenuto responsabile l'imputato del reato addebitatogli.
2. I fatti di causa possono essere così brevemente riassunti. il prevenuto aveva parcheggiato il proprio camion in (...) all'altezza del civico n. (...) per effettuare alcune operazioni di scarico di merce presso un supermercato, omettendo, in violazione dell'art. 158 comma 4 cod. strada, il quale impone di adottare le dovute cautele atte ad evitare incidenti, di verificare il corretto funzionamento delle luci di sicurezza collegate al pianale retraibile posteriore dell'autoarticolato dallo stesso condotto. Il (soggetto B) sopraggiungeva a velocità non prudenziale a bordo del proprio motociclo e collideva con lo spigolo sinistro della sponda retrattile del furgone, riportando gravi lesioni che ne cagionavano il decesso. Il Tribunale riteneva che lo (soggetto A) fosse incorso in molteplici omissioni poiché non aveva segnalato adeguatamente la presenza del camion delimitando l'area di scarico; viaggiava con le luci di segnalazione della pedana guaste e non aveva azionato le quattro frecce, così rendendo il proprio mezzo scarsamente visibile al conducente del motociclo, anche tenendo conto che la giornata era piovosa ed il parabrezza della moto bagnato, con conseguente ulteriore diminuzione della visibilità.
Quest'ultima circostanza, diversamente da quanto sostenuto dal CT della difesa, non elideva il flesso causale tra la colpa ascritta allo (soggetto A) e l'evento lesivo ma, al contrario, avrebbe dovuto indurre l'imputato ad una maggiore attenzione nella segnalazione della propria presenza. Il pacifico concorso di colpa del (soggetto B), il quale viaggiava a velocità eccessiva, anche tenuto conto delle condizioni climatiche, non concretava un fattore imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale.
3. La Corte d'appello andava in diverso avviso e riteneva, pur nella ricorrenza della violazione ritenuta dal primo giudice, che non fosse individuabile il necessario nesso causale tra la condotta serbata dall'imputato e l'evento realizzatosi, non potendosi ritenere che il sinistro avrebbe potuto essere evitato anche se l'imputato avesse adottato le cautele richieste. Si poneva in rilievo, in proposito, che il camion era di rilevanti dimensioni e che, pertanto, era avvistabile da lontano; che la strada era larga e rettilinea anche con il parabrezza bagnato; che la piattaforma aveva le medesime dimensioni dell'autocarro. Sulla base di tali considerazioni riteneva impossibile che il (soggetto B) non avesse notato la sagoma del mezzo antagonista anche da lunga distanza.
Riteneva, concludendo, che il motociclista, pur essendo il camion pienamente avvistabile, vi si fosse avvicinato troppo, non avendo più tempo di eseguire un'efficace manovra di scarto a sinistra. Tale mancanza di spazio e tempo, sicuramente connessa alla velocità tenuta dalla moto, era stata causa dell'impatto.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ha impugnato la sentenza assolutoria, deducendo violazione di legge.
Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che l'addebito di colpa non era limitato alla violazione della norma del codice della strada indicata, ma era esteso alla imprudenza ed alla negligenza. Il dubbio prospettato in motivazione, relativo al solo nesso causale non avrebbe ragion d'essere alla luce delle emergenze probatorie.
L'imputato, infatti, eseguiva le operazioni di scarico merci direttamente sulla via, a senso unico, in un orario particolarmente trafficato, con condizioni di visibilità scarse a causa della giornata uggiosa. Come riferito dagli Agenti di Polizia Municipale, il mezzo era privo di lampeggianti luminosi nelle parti angolari esterne della sponda e l'area occupata non era in alcun modo segnalata. In tali condizioni, senza illuminazione, non vi era possibilità per gli altri utenti della strada d'individuare la presenza ingombrante della sponda dell'autoarticolato. I testimoni sentiti confermavano tali circostanze: nessuno di essi, infatti, rammentava la presenza di luci nel veicolo fermo (né quelle intermittenti poste agli angoli della sponda né le cosiddette quattro frecce). Le luci intermittenti o almeno la delimitazione dell'area di scarico avrebbero potuto certamente evitare incidenti stradali, in quanto idonee a rendere ben visibile la presenza del mezzo e della sponda agli altri utenti della strada. La velocità del motociclista (soggetto B), superiore rispetto ai limiti consentiti, non può considerarsi circostanza di carattere eccezionali, idonea a costituire un elemento sopravvenuto non prevedibile e le precauzioni da adottarsi erano sicuramente destinate a prevenire anche il comportamento imprudente altrui.
È noto - prosegue il ricorrente - l'orientamento di legittimità in virtù del quale, laddove un automobilista ostruisca colposamente la carreggiata, "è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti". (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 26295/04 giugno 2015). La velocità tenuta dal (soggetto B) non può quindi definirsi fattore eccezionale, anomalo e atipico, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e può solo eventualmente essere considerata 'concorrente condotta colposa suscettibile di incidere sulla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La motivazione in ordine alla insussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta al ricorrente e l'evento verificatosi, non è sorretta da adeguata motivazione.
La Corte di merito non spiega in realtà come la condotta serbata dalla persona, offesa possa ritenersi fattore eccezionale, in grado di interrompere il nesso causale. Non si considerano, in particolare, le condizioni in cui è avvenuto il sinistro: la pioggia era fattore in grado di ridurre la visibilità per gli utenti della strada, imponendo le cautele richieste all'imputato e il rispetto della norma citata; i giudici confondono la visibilità del veicolo di grandi dimensioni con la visibilità del pianale che costituiva un prolungamento dell'autoarticolato.
Il motociclista entrò in collisione proprio con lo spigolo del pianale, quindi l'osservazione riferita alla visibilità all'intero automezzo è inconferente: l'attenzione della Corte di merito avrebbe dovuto essere rivolta al dettaglio del pianale contro il quale urtò il motociclista.
Conferente è il richiamo alla giurisprudenza citata dal Procuratore: Sez. 4, Sentenza n. 26295 del 04/06/2015 Ud. (dep. 22/06/2015) Rv. 263877 - 01: "L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita)".
In altro precedente analogo questa Corte si è così espressa: "In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi)" (così Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009 Ud. (dep. 25/06/2009) Rv. 244509.
In entrambi i casi si è sostenuto che la velocità non possa costituire un fattore eccezionale ed imprevedibile suscettibile d'interrompere il decorso causale. In ogni caso il fattore inerente alla velocità neppure è stato oggetto di disamina, nè nella motivazione non è indicata la velocità del motoveicolo.
6. Conseguentemente la impugnata sentenza va annullata con per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna altra sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna altra sezione.
Così deciso in Roma, 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022.
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