Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 7725 del 9 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 7725 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Elementi del verbale - Circostanze - Querela di falso - Errore o svista materiale - L'indicazione del veicolo come "veicolo merce" riveste circostanza ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto quando la violazione contestata non attiene alla tipologia del veicolo, ma si riferisce ad una manovra eseguita dal conducente. L'errore nell'indicazione del tipo del veicolo non implica alcuna alterazione del verbale impugnato per falsità, ma si risolve, al massimo, in una mera svista materiale.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 3206/2014 il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso proposta da P. C. nei confronti di un verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 154 C.d.S., commi 6 e 7, per aver operato una inversione di marcia in corrispondenza di un incrocio.

Interponeva appello avverso detta decisione il P. e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 7902/2019, resa nella resistenza di Roma Capitale, appellata, rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P. C., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Ricevuta la proposta del relatore, la parte ricorrente ha depositato istanza per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha anche depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

P. C., sanzionato per aver effettuato una inversione di marcia in prossimità di un incrocio, proponeva querela di falso contro il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti. La domanda veniva respinta dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, che rigettava i due motivi di gravame proposti dall'interessato.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, suscettibili di esame congiunto, con i quali il ricorrente contesta, sotto diversi profili, la valutazione in punto di fatto compiuta dalla Corte territoriale, in particolar modo con riferimento alla prova del falso, che il giudice di merito ha ritenuto non conseguita. Il ricorrente deduce che la deposizione del testimone escusso in primo grado avrebbe dimostrato il percorso seguito dalla vettura, senza tuttavia considerare che la Corte distrettuale ha ritenuto detto percorso non influente ai fini della prova del falso, posto che la relazione di servizio degli agenti operanti aveva confermato luogo della rilevazione dell'infrazione, marca e targa del veicolo coinvolto, data ed ora dell'infrazione, ovverosia i dati salienti del fatto contestato al P.. A fronte della ravvisata carenza della prova della falsità del verbale, dunque, le doglianze si risolvono nella mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell'adunanza camerale non aggiunge argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorrente, infatti, insiste nel rilievo delle anomalie e delle lacune che, a suo dire, caratterizzerebbero il verbale, senza tuttavia scalfire la valutazione in punto di fatto condotta dal giudice di merito. Quest'ultimo, in particolare, ha ritenuto che il verbale contenesse indicazioni sufficienti ad individuare il contesto spazio-temporale dell'infrazione contestata al P.. Non rileva, a contrario, il fatto che il veicolo di quest'ultimo sia stato indicato come "veicolo merce" (come asserito a pag. 3 della memoria), trattandosi di circostanza evidentemente ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto: la sanzione contestata, infatti, non attiene alla tipologia del veicolo che comunque è stato sufficientemente identificato mediante il numero di targa -, ma si riferisce ad una manovra eseguita dal conducente dello stesso. L'errore nell'indicazione del tipo del veicolo, sotto altro profilo, non implica - come erroneamente afferma la parte ricorrente (cfr. ancora pag. 3 della memoria) - alcuna alterazione del verbale impugnato per falsità, ma si risolve, al massimo, in una mera svista materiale.

Non si configura, dunque, alcuna questione di rilievo nomofilattico, essendo le censure proposte dal P. sostanzialmente dirette ad ottenere una nuova valutazione del fatto, diversa, ed alternativa, a quella fatta propria dal giudice di merito. Di conseguenza, va disattesa la richiesta di discussione del ricorso in udienza pubblica, contenuta sia nell'apposita istanza che nella memoria depositate prima dell'adunanza camerale.

Nè si rinviene, sotto altro profilo, alcuna "ottica di frettoloso smaltimento del fascicolo", come affermato da parte ricorrente a pag. 1 della memoria. Al contrario, la proposta del relatore, condivisa dal collegio, è aderente al contenuto dei motivi proposti dal P. ed è stata formulata con modalità idonee ad assicurare l'interlocuzione con la parte che caratterizza il peculiare rito disciplinato dall'art. 380-bis c.p.c..

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 25 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2022.

 

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