Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, sentenza n. 4288 del 10 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 4288 del 10/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Attestazione dell'omologazione e corretta calibratura dell'alcooltest - Il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio, da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest, è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura ed il cui onere grava, nel giudizio di opposizione, sulla P. A., poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 1. In data (OMISSIS), alle ore 00.50, G. F. rimaneva coinvolto in un sinistro stradale al km. (OMISSIS); veniva sottoposto ad alcoltest con etilometro modello "(OMISSIS)" alle ore 1.54, allorchè risultava un tasso alcolemico pari a 0,73 g/l, ed alle ore 2.04, allorchè risultava un tasso alcolemico pari a 0,64 g/l.

 2. Con verbale n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) la Polizia Stradale di (OMISSIS) contestava a G.F. la violazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), e comma 2-bis, e gli irrogava la sanzione di Euro 2.127,00; in data (OMISSIS) il Prefetto di Modena irrogava altresì a G.F. la sanzione della sospensione della patente per un periodo di sei mesi.

 3. Con ricorso al Giudice di Pace di Modena G.F. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione.
 Deduceva, tra l'altro, l'inattendibilità dei test alcolometrici per inadeguatezza dell'etilometro modello "(OMISSIS)", siccome lo stesso apparecchio non era stato sottoposto alle verifiche periodiche prefigurate dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379.
 Chiedeva l'annullamento del verbale.

 4. Con sentenza n. 704/2018 il giudice di pace rigettava l'opposizione.

 5. Proponeva appello G. F..
 Non si costituiva la Prefettura di Modena.

 6. Con sentenza n. 617/2019 il Tribunale di Modena rigettava il gravame.

 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G. F.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
 La Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo è rimasta intimata.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
 Deduce che, qualora il sanzionato alleghi l'omessa sottoposizione dell'etilometro alle verifiche periodiche, è onere della P.A. dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell'accertamento.

 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
 Deduce che ha errato il tribunale a reputare assorbita nel rigetto della prima doglianza la seconda doglianza, con cui si era addotta l'eccessiva distanza temporale intercorsa tra il momento in cui era alla guida del suo veicolo ed il momento in cui è stato eseguito il test alcolometrico.
 Deduce che si tratta di doglianze del tutto diverse, siccome concernenti profili differenti.

 11. Si dà atto che il ricorrente ha dapprima notificato il ricorso all'indirizzo di posta elettronica (OMISSIS); indi ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso all'indirizzo di posta elettronica romamailcert.avvocaturastato.it
 Si rappresenta in ogni caso che nei giudizi di merito la Prefettura di Modena non si è costituita ed è rimasta contumace.
 Sicchè sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, previsto dalla L. n. 689 del 1981, nel caso in cui l'amministrazione opposta sia rimasta contumace oppure si sia avvalsa, ai sensi dell'art. 23, comma 4, di detta legge, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga all'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale (cfr. Cass. 12.5.2016, n. 9770; Cass. (ord.) 7.5.2019, n. 11968).
 La prima notificazione del ricorso all'indirizzo di posta elettronica (OMISSIS) era dunque senz'altro valida ed efficace.

 12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
 Il primo motivo di ricorso, quindi, è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo.

 13. Va ribadito l'insegnamento di questa Corte.
 Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 1921).

 14. Alla luce del surriferito insegnamento si reputa quanto segue.

 15. Per un verso, non si giustificano le affermazioni del tribunale.

 Ovvero l'affermazione secondo cui che l'appellante non aveva allegato concreti elementi di valutazione, sì da assolvere l'onere probatorio da cui era gravato (così sentenza d'appello, pag. 5).
Ovvero l'affermazione secondo cui "non è vero (...) che "l'utilizzo di un dispositivo (...) non sottoposto alla prima visita o alle prescritte visite periodiche entro i termini previsti è da ritenersi illegittimo": nella specie risulta (...) che lo strumento ha funzionato fornendo ripetutamente risultati del tenore alcoolico che l'appellante contesta solo in via astratta sulla base di ipotetici malfunzionamenti ma non fornisce prova dell'inesattezza delle misurazioni nè di altri difetti dello strumento" (così sentenza d'appello, pag. 4).

 16. Per altro verso, risulta da condividere, a riscontro del denunciato "error in iudicando", il rilievo del ricorrente secondo cui è onere della P.A. dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell'accertamento.
 Ciò tanto più che, contrariamente all'assunto del tribunale - che ha parlato di mere astratte allegazioni - il ricorrente ha addotto che il tribunale non ha tenuto conto del fatto - evidentemente decisivo ed appieno involto dal dibattuto thema controverso - secondo cui "dall'analisi del libretto metrologico dell'etilometro (...) trasmesso dalla Polizia di Stato (...) emerge l'inosservanza di quanto sancito dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, (...): il fatto che la primitiva verifica fu eseguita il 17/05/2004 avrebbe imposto che tutte le successive verifiche periodiche fossero eseguite (...) nel rispetto del termine annuale. Dall'esame della documentazione emerge che le verifiche del 2008, 2011, 2014 e 2016 non sono state eseguite e che le verifiche del 2005, 2006, 2007, 2010, 2013 e 2015 sono state eseguite in ritardo." (così ricorso, pag. 8).

 17. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 617 del 16.4.2019 del Tribunale di Modena va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 18. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza n. 617 del 16.4.2019 del Tribunale di Modena; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
 
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022.

 

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