Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 37856 del 28 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37856 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Circolazione in Zona a Traffico Limitato - Permesso - Mancanza - Errore di fatto - Appellarsi all'errore di diritto sulla liceità della condotta per aver effettuato numerosi ingressi in Zona a Traffico Limitato può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1235/2016, il Giudice di pace di Bologna respinse l'opposizione della Srl (Soggetto 1) nei confronti dell'ordinanza, con la quale il Comune di (Omissis) aveva ad essa comminato le sanzioni relative alla violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 9, e art. 14 C.d.S., per aver circolato senza autorizzazione valida nella zona ZTL Università.

A seguito di rituale impugnazione della soccombente, il Tribunale di Bologna rigettò il gravame.

Il giudice di appello ha ritenuto esaustiva la motivazione del giudice di prime cure in merito all'asserita carenza della comunicazione effettuata dall'amministrazione alla ditta circa i cambiamenti degli orari, dei veicoli e delle tariffe per l'accesso alla zona universitaria.

Ha negato altresì che fosse invocabile l'errore di fatto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, ascrivendo all'appellante l'obbligo di conoscenza della normativa in merito alla circolazione stradale.

Contro la predetta sentenza (n. 342/2019) ricorre per cassazione la ditta (Soggetto 1) Srl, sulla scorta di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di (Omissis), che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5. I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare i motivi di lavoro, che avevano imposto l'ingresso nella zona in questione, nonché la circostanza, pacifica, che la limitazione, entrata in vigore il 1 agosto 2015, non sarebbe stata comunicata o divulgata con chiarezza dall'Amministrazione comunale. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nuovi motivi - valutandoli perciò inammissibili - la dedotta modifica delle fasce orarie nonché l'equivocità della segnaletica presente.

2) Con il secondo mezzo, la (Soggetto 1) si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal fatto gli unici permessi rilasciati negli anni sarebbero stati del tipo DSI.

3) Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, giacché l'errore incolpevole sarebbe stato conseguenza della mancata informazione da parte del Comune.

4) Con la quarta doglianza, la ricorrente assume l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dall'assenza della cartellonistica stradale.

5) L'ultimo motivo attiene alla violazione o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla condanna alle spese, pur in presenza del rigetto dell'appello incidentale di controparte.

6) Il primo ed il terzo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attingono un'identica norma, la L. n. 689 del 1981, art. 3, - sono infondati.

6.1) Il Tribunale di Bologna (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha ampiamente passato in rassegna tutte le ragioni per le quali ha infine correttamente e coerentemente concluso che "Non può quindi in alcun modo sostenersi che la modalità di informazione sia poco chiara, ingannevole, equivoca, tale da indurre in errore".

Tali conclusioni sono in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Sez. 2, n. 33441 del 17 dicembre 2019).

6.2) Con riguardo altresì all'invocato errore del Tribunale che avrebbe ritenuto "nuovi motivi" quelli introdotti in realtà dal difensore della (Soggetto 1) nel giudizio di primo grado, il rilievo è inammissibile, giacché quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne abbia rilevato l'esistenza ed abbia chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione deve esprimersi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 3, n. 25359 del 20 settembre 2021). Occorre anche che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni ivi prospettate. A tanto non ha ottemperato la ricorrente e dunque i motivi sono altresì privi di autosufficienza.

7) Il secondo ed il quarto mezzo d'impugnazione, anch'essi esaminabili congiuntamente, perché riferiti al medesimo vizio, sono inammissibili.

7.1) Per un verso, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

All'uopo il Tribunale ha preso in esame i due elementi, sia pure per ritenerli di nuova introduzione e dunque inammissibili.

7.2) Per altro verso, come nella specie, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).

8) L'ultimo motivo non ha ragion d'essere, giacché il giudice di appello non ha provveduto alla liquidazione delle spese, stante la contumacia del Comune.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la (Soggetto 1) Srl al pagamento, in favore del Comune di (Omissis), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800 (mille/800) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2022.

 

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