Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 32091 del 31 ottobre 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32091 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada - Patente a punti - Obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Rimedi giudiziali o amministrativi - Termini - Errore scusabile - Presupposti - Qualora sia lostesso organo procedente a comunicare al proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, che il termine di 60 giorni entro i quali deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione decorre solamente dalla notifica del provvedimento di definizione degli eventuali rimedi giudiziali o amministrativi, fattispecie di errore scusabile, il termine di cui sopra decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa.
FATTI DI CAUSA
1. (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) di conferma della sentenza del Locale Giudice di Pace che ha rigettato il suo ricorso contro un'ordinanza prefettizia (sanzione ex art. 126 bis C.d.S. per mancata comunicazione dei dati del conducente a seguito di notifica di verbale di violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida).
2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di (Omissis) sono rimasti intimati.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 126 bis comma II D.Lgs 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
La censura è manifestamente fondata.
Il ricorrente lamenta che il verbale di contestazione recava invito a comunicare entro 60 giorni dalla notifica i dati del conducente, con l'avvertimento che il relativo obbligo "ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge".
Il (Soggetto 1) afferma di aver documentato la proposizione del ricorso al Prefetto avverso la sanzione amministrativa presupposta, il cui procedimento, poi concluso per silenzio assenso, era ancora pendente alla data di notifica del verbale in cui gli si contestava la mancata comunicazione dei dati del conducente.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione se al momento dell'irrogazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S. fosse ancora pendente il ricorso amministrativo al Prefetto, dichiarando di aderire all'orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di comunicare i dati del conducente prescinde dall'accertamento definitivo in ordine all'effettiva sussistenza dell'illecito presupposto, ragion per cui il relativo termine decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa (cita Cass. 1554/2015). Sennonché, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto l'incolpevole affidamento ingenerato nella fattispecie dal verbale di notifica dell'infrazione al C.d.S., ove era stata la stessa P.A. a comunicare che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine ex art. 126 bis C.d.S. avrebbe iniziato a decorrere solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi.
Deve invero ribadirsi che il destinatario dell'atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze a lui trasmesse con l'atto medesimo, ed incorre in errore scusabile ove il termine indicato dalla P.A. per eseguire una determinata attività risulti erroneo (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 24300 del 27/11/2015, Rv. 637974; Cass., Sez. L., sentenza n. 1372 del 21/01/2013, Rv., 624962; Cass., Sez. L., Ordinanza n. 25667 del 27/10/2017, Rv., 646378). Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere decisivo l'accertamento sulla pendenza o meno del ricorso amministrativo al Prefetto alla data di irrigazione della sanzione ex art. 126 bis C.d.S.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile, il 14 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2022.
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