Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 30304 del 14 ottobre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 30304 del 14/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Termini - Qualora il Comune esegua il primo tentativo di notifica basandosi sulle risultanze del P.R.A., la cui incompletezza, secondo quanto accertato dal giudice di merito e non smentito dalla censura proposta dal ricorrente, non aveva consentito il buon fine della notificazione, la decorrenza del termine di 90 giorni non va ancorata alla commissione della violazione, ma dal momento in cui la P.A. è stata posta, in concreto, in grado di identificare l'esatta residenza del trasgressore.


RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, n. 47/2021, il Tribunale di Tivoli rigettava l'appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 363/2018, con la quale era stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (Soggetto 1), affidandosi ad un motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Campagnano di Roma.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con la sentenza impugnata, n. 47/2021, il Tribunale di Tivoli rigettava l'appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli n. 363/2018, con la quale era stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (Soggetto 2), affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1, perché il verbale sarebbe stato notificato a distanza di 123 giorni dall'accertamento della violazione, e dunque oltre la scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla norma. Il ritardo non sarebbe giustificato, secondo il ricorrente, dal tentativo di notificazione eseguito dal Comune presso l'indirizzo di residenza risultante dal P.R.A., poiché egli aveva comunicato esattamente la propria residenza attuale a seguito della contestazione della violazione.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata da atto che la notificazione del verbale entro il termine di 90 giorni dalla contestazione non era andata a buon fine "... in ragione dell'insufficienza dell'indirizzo indicato (mancante della precisazione della lettera della palazzina). Tale indirizzo incompleto era quello presente nel PRA. Ne discende come la difficoltà nell'individuazione del proprietario sia derivata dalla colpa dello stesso trasgressore" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, afferma di aver documentato, nel corso del giudizio di merito, di essere residente, dal 3.12.1985, presso lo stesso indirizzo di (Omissis) (cfr. pag. 10 del ricorso), ed aveva dedotto che la prima notificazione, tentata dal Comune di Campagnano Romano, non era andata a buon fine perché il plico era stato indirizzato erroneamente a (Omissis). L'errore era stato ripetuto dall'ente locale anche in occasione della successiva notificazione (questa volta andata a buon fine, presso il medesimo indirizzo, (Omissis)) e non era, dunque, imputabile ad esso ricorrente, bensì all'Amministrazione, che aveva scorrettamente riportato le indicazioni anagrafiche sulla relata di notificazione del provvedimento di contestazione della violazione.

Il ricorrente, tuttavia, non deduce di aver documentato anche l'esattezza e la completezza dell'indirizzo di residenza risultante dal P.R.A., che invece - secondo quanto indicato dal Tribunale - era riportato in modo non completo. Sul punto, questa Corte ha affermato che "In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con la L. n. 120 del 2010, art. 36) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7066 del 21/03/2018, Rv. 648219). Ed ancora, questa Corte ha ritenuto che "... se l'esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A o l'archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti ne dal P.R.A., ne’ dall'archivio nazionale; ciò anche alla luce dell'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6971 del 25/03/2011, Rv. 616848).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata da atto che la P.A. aveva eseguito la comunicazione sulla base delle risultanze del P.R.A. (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente) e che queste ultime erano incomplete. Il (Soggetto 1) non dimostra di aver prodotto, in sede di merito, documentazione comprovante l'erroneità di tale affermazione - e dunque, in particolare la completezza dell'indicazione di residenza contenuta nel PRA e sotto questo profilo, non si confronta in modo adeguato con la ratio della decisione impugnata. Il fatto che egli fosse residente dal 1985 nel medesimo luogo, e che presso il Comune la sua residenza fosse completamente indicata, infatti, non esclude che le risultanze del P.R.A. fossero incomplete, circostanza, quest'ultima, sulla cui base il Tribunale ha pronunciato il rigetto del gravame.

Va, in definitiva, data continuità al principio per cui "In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S., salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza" (Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021, Rv. 663219). Poiché nella specie il Comune aveva eseguito il primo tentativo di notifica basandosi sulle risultanze del P.R.A., la cui incompletezza - secondo quanto accertato dal giudice di merito e non smentito dalla censura proposta dal (Soggetto 3) - non aveva consentito il buon fine della notificazione, la decorrenza del termine di 90 giorni non va ancorata alla commissione della violazione, ma va individuata nel momento in cui la P.A. è stata posta, in concreto, in grado di identificare l'esatta residenza del trasgressore.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che al settimo rigo della stessa, per mero errore materiale, viene indicato come ricorrente (Soggetto 2), al posto di (Soggetto 1).

La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva. I precedenti in essa richiamati, relative a fattispecie in cui le risultanze del P.R.A. non erano state tempestivamente aggiornate, non sono pertinenti al caso di specie, poiché il ricorrente non si duole di alcun mancato aggiornamento del P.R.A., ma sostiene che la notificazione del verbale di contravvenzione avrebbe dovuto essere eseguita presso la sua residenza anagrafica, a prescindere dalle risultanze del P.R.A., senza in tal modo confrontarsi con la specifica giurisprudenza richiamata nella proposta.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 30 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2022.

 

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