Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 25354 del 25 agosto 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 25354 del 25/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 141 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Rilievo di incidenti stradali - Rapporto di incidente stradale - Valore - Il rapporto di incidente stradale rilevato dall'organo di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.


RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. L. R. C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.

2. La prefettura di Siena ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., comma 4, e art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., artt. 2697, 2729 e 2700 c.c.. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di acquisizione della CTP e di ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro; inoltre, il medesimo Tribunale avrebbe errato ad attribuire al verbale dei Carabinieri valore di prova legale sulla dinamica.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per mera apparenza della motivazione sulla mancata ammissione delle prove.

Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame del fatto decisivo dell'effettiva velocità del motociclo al momento dell'evento.

I tre motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale ha invero ritenuto superflua l'acquisizione della CTP e l'ammissione della CTU sulla dinamica del sinistro, in quanto, alla luce dei rilievi dei Carabinieri e delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti a sommarie informazioni dai verbalizzanti, ha ritenuto provato che il ricorrente non aveva regolato la velocità in modo da non costituire pericolo in relazione al tratto di strada che stava percorrendo, in prossimità di un centro abitato, in salita, senza visuale libera e in prossimità di un incrocio, così incorrendo nella violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8.

Si intende dare continuità all'orientamento secondo cui la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. sentenza n. 6155 del 13.03.2009, Rv 607649), che nel caso di specie ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento.

Le tre censure articolate dal ricorrente, nel denunciare i vizi di violazione di legge ed i vizi motivazionali sopra riportati, si risolvono in realtà nella richiesta di una diversa valutazione del complessivo materiale istruttorio, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono argomentazioni tali da indurre a diverse conclusioni.

4. Il Tribunale ha evidenziato che: Gli agenti accertatori nella relazione dell'incidente hanno rilevato che il sinistro è avvenuto in prossimità di un centro abitato; sul senso di marcia dell'appellante vi era segnaletica verticale che avvertiva l'utente della strada della presenza di pericoli quali "dosso", "strettoia" e "incrocio con diritto di precedenza"; in seguito all'urto è risultata distrutta la parte anteriore del motoveicolo, mentre il serbatoio e la carena erano gravemente danneggiati oltre a ingenti danni alle parti meccaniche; il mezzo Audi A6 Avant presentava la fiancata lato passeggero fortemente danneggiata così come il montante degli sportelli lato passeggero e il parabrezza anteriore era incrinato; non vi erano tracce di frenata sull'asfalto. Al momento del sinistro vi erano diversi testimoni che avevano assistito all'impatto e sentiti a sommarie informazioni hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Risulta evidente, pertanto, che il Tribunale non ha attribuito al verbale di accertamento dei Carabinieri fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha fatto specifico riferimento all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 20025 del 2016). Peraltro oggetto della sanzione era esclusivamente la violazione del limite di velocità nell'attraversamento di un centro abitato ex art. 141 C.d.S., commi 3 e 8. Sicché la giurisprudenza richiamata dal ricorrente sulla necessità di accertamento della dinamica del sinistro mediante CTU è del tutto inconferente, mentre è congruamente motivata la decisione sia in ordine al rigetto della richiesta di CTU sia in ordine alla prova della violazione.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 700,00 più spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 14 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2022.

 

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