Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 20891 del 30 giugno 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 20891 del 30/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 194 e 201 del Codice della Strada - Violazioni commesse da minorenne - In caso di violazione di una norma del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, la notifica del verbale va fatta al genitore responsabile per culpa in vigilando e, dunque, senza procedere a contestazione immediata.
RITENUTO IN FATTO
che:
1. B. G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di conferma di sentenza di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell'art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "Il ricorso si articola in tre motivi.
I primi due motivi sono inammissibili in applicazione del seguente principio di diritto: Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).
Il terzo motivo è manifestamente infondato perché in caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, la notifica del verbale va fatta al genitore responsabile per Culpa in vigilando e, dunque, non poteva procedersi a contestazione immediata (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 24/06/2008)".
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2022.
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