Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 19619 del 17 giugno 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19619 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 194 e 201 del Codice della Strada - Violazioni commesse da minorenne - Disposizioni generali Legge n. 689/1981 - In caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di contestazione immediata del relativo verbale di accertamento quando possibile, la contestazione della violazione deve essere elevata nei confronti dei genitori i quali non rispondono solo a titolo di coobbligati in solido ma, se non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, anche a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori, e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di U. M. avverso la sentenza che aveva, a sua volta, respinto l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del verbale della polizia stradale che, a fronte di un fatto commesso dal figlio minore F. M., aveva indicato quale trasgressore quest'ultimo e non, invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori esercenti la potestà sul medesimo.
1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato il principio per cui, in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto che l'indicazione quale trasgressore del figlio minore dell'appellante e non di quest'ultima non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa della stessa, peraltro neppure allegata, emergendo per tabulas che il verbale di contestazione in questione è stato notificato alla U. in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore. L'opponente, infatti, ha aggiunto il tribunale, ha potuto compiutamente difendersi tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, per cui l'eventuale vizio del verbale risulta del tutto irrilevante.
1.3. U. M., con ricorso notificato il 21/10/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
1.4. Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto senza, tuttavia, considerare che, quando il fatto è commesso da un minore, il verbale di contestazione dev'essere elevato nei confronti dei genitori i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma, ove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale.
2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti ai sensi dell'art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2009).
2.3. In caso dio violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, invero, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 26171 del 2013).
2.4. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Aosta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Aosta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.
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