Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 19465 del 16 giugno 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19456 del 16/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Accertamento con apparecchiatura SICVE Tutor - Certificato di taratura - La prova della taratura del dispositivo di misurazione della velocità non deve necessariamente avvenire solo con la produzione del certificato da parte dell'amministrazione in quanto il giudice può ritenere provata l'avvenuta verifica periodica anche mediante un'attestazione dell'amministrazione che indichi specificamente il certificato di taratura con la data il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un'amministrazione pubblica.
RITENUTO IN FATTO
Che:
1. G. M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma - resa a seguito di giudizio di rinvio - con la quale è stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa proposta dal ricorrente.
2. Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma è rimasto intimate.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "Con quattro motivi di ricorso il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto provata la taratura dell'apparecchio di rilevazione tutor e la segnalazione della rilevazione con sistema safety tutor mediante un cartello presente al km 97+320.
I motivi sono inammissibili perché da un lato si limitano a riproporre le medesime censure già svolte nei gradi di merito e dall'altro richiedono una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di dimostrare la mancanza di prova in ordine alle circostanze sopra esposte.
Il Tribunale con motivazione sottratta al sindacato di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ha ritenuto provata sia la taratura dell'apparecchio sia la presenza della segnaletica stradale".
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Deve ribadirsi che il Tribunale ha evidenziato come dal fascicolo di primo grado emergesse che l'amministrazione in sede di comparsa di costituzione risposta aveva compiutamente chiarito che l'apparecchio che aveva elevato la violazione del codice della strada era munito di certificato di taratura numero 01851 del 2009 rilasciato dal centro "N. C. S." il 4 Marzo 2009 rinnovato con certificato n. 2938 del 2010.
Sulla base di tali dati il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza delle pre-condizioni per l'attendibilità dell'accertamento, tanto più che il ricorrente viaggiava ad una media di 182 km/h ben 52 km/h oltre il limite.
In conclusione, deve affermarsi l'infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui la prova della taratura può fornirsi solo con la produzione del certificato da parte dell'amministrazione. Al contrario non è precluso al giudice di ritenere provata l'avvenuta verifica periodica anche mediante un'attestazione dell'amministrazione che, come nel caso in esame, indichi specificamente il certificato di taratura con la data il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un'amministrazione pubblica.
4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.
5. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2022.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.