Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, sentenza n. 772 del 26 gennaio 2021

 

Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza numero 772 del 26/01/2021
Circolazione Stradale - Art. 86 del Codice della Strada - Servizio di piazza con taxi - Assegnazione licenza servizio taxi per concorso pubblico successivamente al trasferimento di altra licenza - E' precluso, a chiunque abbia trasferito la propria licenza di servizio taxi, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, legittimando l'interessato esclusivamente ad acquisirne una nuova in via traslativa, e quindi a titolo oneroso, sempre che, in tal caso, siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9987 del 2019, proposto da

L. B., rappresentato e difeso dall'avvocato E. D. G., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P. L. P., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, alla via (omissis);

nei confronti

F. F., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 4320/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, il Cons. Giovanni Grasso e data la presenza, ai sensi della citata normativa, degli avvocati E. D. G. e P. L. P.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con determinazione dirigenziale n. 1391 del 4 agosto 2005 il Comune di Roma indiceva un concorso pubblico, per soli titoli, preordinato all'assegnazione di n. 300 licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi), cui partecipava - con istanza protocollata a. n. 35423/2005 - anche l'odierno appellante, il quale - all'esito della approvazione, con Provv. n. 585 del 2006, della graduatoria finale - risultava utilmente collocato alla posizione n. 296.

Con successiva nota prot. n. (...) del 4 dicembre 2006 il competente ufficio comunale comunicava tuttavia che, all'esito di una verifica della documentazione, era emerso che egli aveva in precedenza trasferito la licenza taxi n. (OMISSIS), circostanza contrastante con quanto dichiarato con la domanda di partecipazione (di non aver, appunto, "trasferito licenza taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 9 - comma 3) della L. n. 21 del 1992", il che costituiva causa di esclusione dalla procedura.

Con nota del 19 dicembre 2006 l'appellante riconosceva, in replica, di aver effettivamente trasferito a terzi la quota sociale della cooperativa di servizi "T." e la relativa licenza taxi, ma precisava che ciò era avvenuto in data 31 dicembre 1991 e, quindi, cioè ben oltre il termine quinquennale dilatorio stabilito dall'art. 9, comma 3 della L. n. 21 del 1992 (a tenore del quale "al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima").

Nondimeno il Comune, con Det. n. 687 del 21 marzo 2007, comunicata con successiva nota prot. n. (...) del 2 aprile 2007, procedeva alla estromissione dalla graduatoria, ritenendo non sufficienti le giustificazioni fornite.

2.- Con rituale ricorso dinanzi al TAR per il Lazio il B. impugnava tale determinazione, lamentando falsa applicazione dell'art. 9, comma 3 della L. n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che - a suo dire - avrebbe dovuto essere interpretato (anche a confronto con l'art. 89 della L.R. n. 58 del 1993 e con il regolamento comunale applicativo) nel ribadito senso che il titolare che avesse trasferito la licenza avrebbe senz'altro potuto vedersene attribuita un'altra per concorso pubblico, sol che fossero trascorsi cinque anni dal trasferimento.

3.- Nella resistenza di Roma Capitale il TAR adito respingeva il ricorso con sentenza n. 8512 in data 25 luglio 2016 che, tuttavia, veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 732 in data 5 febbraio 2018, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., sul rilievo che, in violazione del contraddittorio, la decisione fosse stata pronunziata senza che la difesa dell'appellante avesse ricevuto riturale comunicazione dell'intervenuta fissazione dell'udienza, in violazione dell'art. 71, comma 5, cod. proc. amm..

Riassunta la lite, con sentenza n. 4320/2019, il TAR ha nuovamente respinto il ricorso.

4.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il B. impugna anche la nuova statuizione, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l'integrale riforma.

Si è costituita, in resistenza, Roma Capitale.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2020 la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'appello non è fondato e va respinto.

2.- Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, mancata valutazione di una prova documentale dirimente, nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 9, comma 3, della L. n. 21 del 1992, quanto alla sua ritenuta applicabilità retroattiva.

Assume, segnatamente, che l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preordinata, in prime cure, alla definizione della controversia nel merito gli aveva impedito di valorizzare, in prospettiva defensionale, un documento asseritamente decisivo (segnatamente, la nota della Società cooperativa "T.", acquisita al protocollo del Comune di Roma con il n. 5070/1992) idoneo a comprovare, in modo inconfutabile, l'anteriorità temporale del trasferimento della licenza a lui intestata rispetto alla entrata in vigore della L. n. 21 del 1992 (che aveva introdotto, con disposizione di cui la giurisprudenza aveva riconosciuto l'insuscettibilità di applicazione retroattiva, il divieto di concorrere all'acquisizione di nuova licenza in caso di pregressa cessione).

2.1.- Il motivo non è fondato.

L'infondatezza nel merito esime il Collegio dall'indugio sui profili di rito, che attengono alla ritualità di articolazione della riassunta prospettiva defensionale, che il primo giudice ha ritenuto inammissibile e tardiva, trattandosi di mutatio libelli rispetto agli originari motivi di gravame, operata solo "nella memoria di replica depositata in data 19 dicembre 2018".

2.2.- Vale premettere, in punto di diritto, che la L. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevede, per quanto di interesse ai fini della controversia:

a) che l'esercizio del "servizio di taxi" sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte dell'Amministrazione comunale competente, all'esito di apposita procedura concorsuale (art. 8, comma 1);

b) che - essendo la licenza in questione "riferita ad un singolo veicolo" - è, in via di principio, precluso, in capo ad un medesimo soggetto, "il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi" (art. 8, comma 2);

c) che la licenza, una volta conseguita mediante concorso, è soggetta ad un regime di "trasferibilità", operante "su richiesta del titolare" e a favore di persona da questo "designata", subordinatamente alla verifica dei relativi presupposti e dei prescritti requisiti (art. 9, comma 1);

d) che, in tal caso, al titolare che abbia trasferito la licenza, per un verso "non può esserne attribuita altra per concorso pubblico" e, per altro verso, "non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima" (art. 9, comma 2).

Tali previsioni (riprodotte, senza appezzabili differenze, nell'art. 8 della L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea) sono assolutamente perspicue (come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi: cfr. Cons. Stato, V, 12 gennaio 2015, n. 40; Id., V, 20 febbraio 2012, n. 577; Id., V, 25 gennaio 2012, n. 325) nel sancire la preclusione, in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, legittimando l'interessato esclusivamente ad acquisirne una nuova in via traslativa (quindi, a titolo oneroso), sempre che, in tal caso, siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.

La ratio della norma è da individuare nell'avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito: in caso di differente interpretazione (che, del resto, lo stesso appellante fa mostra di aver abbandonato in appello, dopo averne fatto oggetto di censura in prime cure), chi avesse ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto.

Vero è, peraltro, che le richiamate limitazioni non possono essere applicate, per diffuso intendimento (cfr. Cons. Stato, n. 577/2012 cit.), nel caso in cui il trasferimento oneroso della licenza fosse intervenuto prima dell'entrata in vigore di tale normativa: ciò in quanto, in mancanza di una chiara dichiarazione del legislatore, merita di essere valorizzata l'esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino, che legittimamente adegua i propri comportamenti alla legislazione vigente al momento in cui egli si determina.

Ed è, infatti, in questa diversa prospettiva censoria che si muove l'appellante: che, appunto, lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che, nel proprio caso, il trasferimento della licenza, che l'amministrazione ha ritenuto ostativo alla partecipazione al nuovo concorso, risalisse ad epoca anteriore alla entrata in vigore della normativa richiamata.

2.3.- L'argomento, tuttavia, non persuade.

Il servizio di taxi rientra tra gli "autoservizi pubblici non di linea" (cfr. art. 1, comma 2 lettera a) L. n. 21 del 1992 cit.) ed è per questo, come tutti i servizi pubblici, assoggettato ad un regime autorizzatorio limitato (per "licenza"), cui si accede perciò con modalità selettive a connotazione necessariamente concorrenziale (art. 8, comma 1), che tiene conto del "numero dei veicoli" da utilizzare, delle "modalità di svolgimento", della sussistenza dei "requisiti" soggettivi e delle "condizioni" oggettive per il "rilascio della licenza", rimessi alla competenza comunale (cfr. art. 5).

Conformandosi pienamente ai principi generali l'art. 9 della L. n. 21 del 1992 cit. non preclude il trasferimento a terzi della licenza (si tratta della c.d. voltura), ma - innestandolo sul rapporto amministrativo che si attiva con il rilascio del titolo - non lo rimette alla mera iniziativa ed alla libera disponibilità dei privati, trattandosi di vicenda modificativa della relazione autorizzatoria, che è subordinato alla puntuale verifica dei relativi presupposti e condizioni nonché del possesso, da parte del nuovo titolare, "dei requisiti prescritti".

Non a caso la norma prevede perspicuamente che il trasferimento operi solo con apposita determinazione amministrativa, laddove il privato, titolare della licenza, è abilitato esclusivamente a farne "richiesta", accompagnata dalla mera "designazione" del nuovo beneficiario. Si tratta, del resto, di una naturale conseguenza della indisponibilità del titolo (e del rapporto amministrativo sottostante) da parte dell'intestatario, correlato alla funzione di pubblico controllo e di programmazione sottesa al regime autorizzatorio limitato (cfr. art. 41, comma 3 Cost.).

Corollario di tali premesse è che, sulla base dei principi generali, il mero accordo tra privati non è sufficiente, sul piano effettuale, a perfezionare la vicenda traslativa (si tratta, appunto, di mera "designazione" del successibile), costituendo il mero presupposto (civilistico) di un procedimento amministrativo destinato a concludersi solamente con la determinazione comunale di voltura.

Ne discende ancora che sotto il profilo cronologico - rilevante ai fini della applicazione ratione temporis della disciplina in esame - deve aversi riguardo non al momento del (prodromico, preliminare e strumentale) accordo privato, ma solo alla data dell'assenso del Comune.

Nel caso di specie, alla data del 25 giugno 1992, in cui il procedimento di voltura si perfezionò con il positivo vaglio comunale, la L. n. 21 del 1992 - e, segnatamente, l'art. 9, comma 3 della stessa - era già entrato in vigore, trovando piena applicazione.

Ne consegue in definitiva che - avendo l'appellante trasferito a terzi la propria licenza - non era legittimato a conseguirne una nuova per concorso.

3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, che assorbono ogni altro rilievo, l'appello deve essere complessivamente respinto.

Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, per disporre, tra le parti costituite, l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.L. n. 28 del 2020, convertito con modificazione dalla L. n. 70 del 2020, e dall'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere.

 

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