Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 32064 del 25 agosto 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32064 del 25/08/2021
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - Esiti dell'alcoltest su due scontrini aventi numeri non consecutivi - E' irrilevante la circostanza che i numeri degli scontrini relativi alle prove dell'alcoltest non siano consecutivi e che quelle intermedie non siano state realmente effettuate o non siano state riportate per errore dell'etilometro o dell'organo di P.G., anche alla luce del fatto che non sussistono disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 16 ottobre 2017, con cui V. L. era stata condannata alla pena complessiva di mesi dieci di arresto ed Euro quattromiladuecento di ammenda, coi benefici della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione ai reati di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8 (perché circolando sulla pubblica via alla guida di autovettura, rifiutava di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope - capo A), e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, (perché conduceva sulla pubblica via un autoveicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,76/2,62 g/l capo B) (in Varazze il 31 luglio 2014).

2. V. L., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 8, e vizio di motivazione (capo A).

Si deduce che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, l'imputata non aveva rifiutato l'esecuzione dell'esame per la ricerca dello stupefacente. L'equivoco era stato determinato dalla circostanza che i verbalizzanti avevano chiesto sia il prelievo per l'esame alcolemico sia per la ricerca di uso di droghe. Non appariva chiaro se l'imputata avesse compreso di aver sottoscritto il diniego per la ricerca di alcool e di stupefacenti ed era possibile, invece, che avesse inteso, alla domanda del medico del Pronto Soccorso, di dover effettuare nuovamente il test per la ricerca di alcool che era già avvenuto sulla strada. Dalla lettura della parte espositiva del verbale risultava confermato tale dubbio. Il riferimento normativo ivi contenuto doveva chiaramente intendersi al test per la ricerca di alcool e non a quello relativo alla ricerca di stupefacente. Per fugare ogni dubbio, sarebbe stata necessaria l'audizione del medico Dott. M. N..

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la circostanza della presenza del figlio minorenne da solo al Pronto Soccorso pediatrico non doveva necessariamente essere prospettata in una fase antecedente all'esame dibattimentale. Era importante l'analisi degli orari per comprendere la situazione psicologica dell'imputata: alle ore 2.35 avveniva il diniego; alle ore 2.44 l'imputata era dimessa e correva dal figlio minorenne; alle ore 3.17 il figlio era dimesso con affidamento alla madre.

2.2. Violazione dell'art. 186 C.d.S. e vizio di motivazione (capo B).

Si osserva che i verbalizzanti avevano prodotto due scontrini: il n. 2203 indicante il valore di 2,76 g/l e il n. 2206, indicante il valore di 2,62 g/l con la scritta "volume insufficiente". Mancavano due scontrini intermedi e, al riguardo, le indicazioni del teste Ag. Mi. e dell'elaborato del perito ing. S. M. erano diametralmente diverse tra loro e non chiarivano quanto avvenuto.

Il conoscente della V., che aveva trascorso con lei, con gli amici e i figli minorenni quella serata, dichiarava che l'imputata non aveva bevuto quella sera e che non era ubriaca. Il certificato del Pronto Soccorso non riportava alcunché in riferimento al presunto evidente stato di ubriachezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre esaminare separatamente le due distinte sottocensure.

2.1. Va disatteso, innanzitutto, il rilievo secondo cui, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'imputata non aveva rifiutato l'esecuzione dell'esame per la ricerca dello stupefacente, perchè incorsa in un malinteso, avendo ella immaginato che la richiesta del medico riguardasse la verifica dell'eventuale abuso di alcol, già in precedenza effettuata mediante alcoltest.

La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, ha esposto che, secondo quanto riferito dall'operatore di P.G. intervenuto sul posto, l'imputata, agitata e confusa dopo l'incidente stradale in cui era stata coinvolta con l'auto da lei guidata, presso l'ospedale dove era stata trasportata, benchè risultata già positiva all'alcoltest, aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di legge per la verifica della sussistenza di uno stato di alterazione correlato all'uso di stupefacenti, necessaria trattandosi di sinistro estremamente grave, che aveva coinvolto sette o otto autovetture. Inoltre, la Corte ligure ha evidenziato che il teste di P.G. aveva riferito del rifiuto dell'imputata, come dalla stessa ammesso, di sottoporsi a tale ulteriore accertamento.

Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato il contenuto del verbale di P.G., che, nella parte espositiva, riporta quanto segue: "sospetto di un recente uso di sostanze stupefacenti; "(...) informata che in caso di rifiuto sarebbe stata sanzionata ex art. 186 C.d.S., comma 7, punito con le pene di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)"; "(...) si è rifiutata di sottoporsi all'accertamento". Emerge, quindi, con evidenza, dalla premessa del verbale che era stata esplicitamente rappresentata l'esigenza di svolgere l'esame per verificare l'eventuale uso di stupefacenti, a prescindere dall'esattezza o meno del riferimento normativo.

2.2. E' altresì manifestamente infondata la censura relativamente alla circostanza dedotta per la prima volta dall'imputata in sede di esame dibattimentale, secondo cui il rifiuto di sottoporsi all'accertamento era stato determinato dalla preoccupazione delle condizioni di salute del figlio undicenne rimasto ricoverato in un'altra ala del Pronto Soccorso.

In proposito la Corte di merito ha logicamente evidenziato che tale circostanza comunque non era idonea ad escludere il dolo del contestato reato, attenendo detta opzione ai motivi - penalmente irrilevanti - della scelta, consapevole e volontaria, dell'imputata di evitare di soddisfare la richiesta ricevuta (ciò a prescindere dall'ovvia considerazione che il reato in esame, trattandosi di contravvenzione, è punibile anche a titolo di mera colpa).

3. Anche il secondo motivo di ricorso si articola in due distinte sottocensure.

3.1. Con la prima doglianza si sottolinea che glì esiti dell'alcoltest emergevano da due scontrini aventi numeri non consecutivi.

Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, è irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi e che quelle intermedie non siano state realmente effettuate o non siano state riportate per errore dell'etilometro o dell'organo di P.G., che abbia accertato l'illecito.

Ciò discende dalla ratio della disposizione dell'art. 379 del Regolamento C.d.S., secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 C.d.S., il distacco temporale di cinque minuti che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755).

Alla luce di tale ultimo rilievo, ricorrendo nella fattispecie l'intervallo temporale minimo di legge tra le due prove (la prima con tasso alcolemico pari a 2,76 g/l, la seconda pari a 2,62 g/l) i giudici di merito hanno correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato. Peraltro, non sussistono disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento.

A ciò va aggiunto che la Corte di appello ha ipotizzato che l'intervallo temporale di due numeri tra gli scontrini significava soltanto che erano state eseguite altre due prove intermedie con volume insufficiente; inoltre, ad avviso dell'organo giudicante, la dicitura "volume insufficiente" sullo scontrino dell'ultima prova dimostrava soltanto che l'espirazione era stata appena superiore al limite accettabile dello strumento (vedi elaborato del perito S.).

Al riguardo, la pronunzia impugnata si è allineata ai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269978; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 - in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).

Ne consegue che l'eventuale mera indicazione di "volume insufficiente" è inidonea a invalidare l'esito dell'alcoltest.

3.2. Col secondo rilievo, si contesta lo stato di ubriachezza dell'imputata, che, tuttavia, secondo quanto esposto dalla Corte di appello con motivazione esauriente e dettagliata, emergeva da plurimi elementi probatori: a) l'operatore di P.G. aveva riferito che la donna presentava alito vinoso, equilibrio precario e difficoltà di espressione e che l'alterazione alcolemica era stata accertata mediante etilometro; b) in ordine agli esami tricologici prodotti dalla difesa, il medico legale Dott. B. F. osservava che lo stato di ebbrezza riscontrato in una occasione non era smentito dall'esito negativo dell'esame sul capello; c) in epoca successiva alla vicenda criminosa in esame, la V. era condannata con decreto penale del 30 ottobre 2017, esecutivo il 15 marzo 2017 per altro reato di guida in stato di ebbrezza, ancorché tale reato fosse stato dichiarato estinto per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Peraltro, nella sentenza impugnata si è precisato che le condizioni fisiche della ricoverata non risultavano dal referto di Pronto Soccorso con riferimento all'avvenuta ingestione di alcool, perché gli operatori non avevano rivolto tale richiesta, in quanto essi erano già in possesso dei risultati dell'etilometro.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021.

 

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