Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 9569 del 12 aprile 2021

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 9569 del 12/04/2021
Circolazione Stradale - Art. 126 bis del Codice della Strada - Patente a punti - Comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione - Omessa comunicazione dei dati del conducente - Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti.


RITENUTO IN FATTO

che:

- D. L. F. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione della pretesa violazione dell'art. 126 bis C.d.S., per non avere comunicato i dati del conducente relativamente alla sanzione per violazione dell'art. 148 C.d.S., comma 2;

- il Giudice di pace rigettava il ricorso e D. L. impugnava la sentenza;

- il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, ha respinto il gravame;

- D. L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello articolato su due motivi, illustrati da memoria;

- non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero ne' la Prefettura di Roma;

- la relatrice ha formulato ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. proposta di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

- il collegio non condivide la proposta la proposta della relatrice;

- il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'errata applicazione dell'art. 126 bis C.d.S., è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili dedotti;

- il primo, che ripropone la questione dell'interdipendenza della sanzione accessoria emessa ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., rispetto a quella principale emessa ai sensi dell'art. 148 C.d.S., comma 2, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7155 del 2017);

- in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta - come sostenuto dal ricorrente - ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (cfr. Cass. n. 15542 del 2015; id. n. 18027 del 2018);

- nel caso di specie i giudici di merito hanno deciso la questione di diritto in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale e il motivo non offre elementi per cambiare l'orientamento;

- il secondo profilo, riguardante la decisione adottata dal giudice d'appello sull'avvenuta comunicazione di non ricordare chi potesse guidare il veicolo al momento della pretesa violazione, è inammissibile perché impinge la motivazione data sul punto;

- il precedente richiamato dal ricorrente ha infatti condivisibilmente osservato che occorre distinguere la condotta - di per se’ meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni (cfr. Cass. 9555/2018);

- la richiamata pronuncia ha tuttavia precisato che l'idoneità della dichiarazione di contenuto negativo ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità; in termini, anche Cass. n. 30939 del 2018. - nel caso di specie, pertanto, la censura per come formulata è inammissibile perché la valutazione della dichiarazione è stata fatta e ritenuta inaccoglibile, statuizione che non può essere riproposta in cassazione quale violazione di legge;

- il secondo motivo, con cui si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia sul terzo motivo dell'appello, relativo alla dedotta illegittimità e/o inesistenza della notificazione del verbale per avere l'organo accertatore inviato copia fotostatica del verbale di contestazione e per essere stata la notificazione effettuata da soggetto non abilitato e cioè il Centro Servizi S.I.N., fondato;

- sulla questione, che costituisce presupposto della valutazione della fondatezza nel merito della contestazione, il giudice di appello non si è pronunciato e il vizio denunciato sussiste atteso che manca del tutto una decisione su di un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto;

- attesa la fondatezza del secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato affinché riesamini il gravame e provveda altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021.

 

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